Inammissibile il parere su IRAP del segretario comunale in convenzione (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 37 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è subordinata al positivo riscontro di due requisiti di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere deve provenire dall’ente legittimato e dal suo legale rappresentante pro tempore, non essendo sufficiente la sottoscrizione del responsabile di un’area o di un ufficio comunale. Sotto il profilo oggettivo, il quesito deve attenere alla materia della contabilità pubblica e presentarsi in termini di generalità e astrattezza, senza involgere l’interpretazione di norme tributarie né l’accertamento di diritti soggettivi patrimoniali devoluti ad altri ordini giurisdizionali. Il parere non può interferire con le funzioni requirenti e giurisdizionali, né tradursi in una compartecipazione all’amministrazione attiva dell’ente. La verifica dell’ammissibilità oggettiva va svolta anche quando il difetto di legittimazione soggettiva sia già di per sé assorbente, per evitare la riproposizione del quesito dopo la sanatoria.
Il Fatto
Il Consiglio delle Autonomie locali di una Regione ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo, tramite la centrale pareri, una richiesta formulata dal responsabile dell’area finanziaria di un ente locale capofila di una convenzione per l’ufficio di segreteria comunale. Il quesito riguardava la corretta interpretazione della clausola che disciplina il concorso dei comuni convenzionati alla spesa per i compensi del segretario, con specifico riferimento alla competenza al versamento dell’IRAP: se spetti al comune capofila, con successivo rimborso pro quota, oppure a ciascun ente autonomamente.
Il dubbio nasceva da un concreto disallineamento gestionale: il comune capofila versa integralmente l’imposta e ne chiede il rimborso; due enti vi provvedono, mentre un terzo ritiene di dover versare direttamente l’IRAP di propria competenza, con il conseguente mancato riversamento delle somme richieste. L’istante domandava inoltre se tale condotta possa configurare danno erariale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 e verifica in via preliminare i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva, richiamando le coordinate elaborate dalla Sezione delle Autonomie. Sul piano soggettivo, la legittimazione esterna spetta tassativamente a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane; quella interna compete ai rispettivi organi rappresentativi, individuati nel sindaco o, per gli atti di normazione, nel consiglio.
L’istanza risulta sottoscritta dal responsabile dell’ufficio finanziario e non dal legale rappresentante dell’ente. Ne discende l’inammissibilità soggettiva per carenza di legittimazione interna del soggetto proponente.
La Sezione non si arresta a tale rilievo e procede, come richiesto dalla deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, alla verifica dell’ammissibilità oggettiva. Il quesito interpreta una specifica convenzione tra enti locali e investe adempimenti fiscali relativi all’IRAP. Pur inerendo in astratto alla contabilità pubblica, esso presenta elementi di potenziale interferenza con le funzioni intestate ad altri organi giurisdizionali e delinea un coinvolgimento della Sezione in problematiche gestionali.
La Corte ricostruisce i riferimenti in materia. Le Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 33/CONTR/2010, hanno chiarito che l’IRAP grava esclusivamente sull’ente datore di lavoro, non è ricompresa tra gli oneri riflessi, ma costituisce componente della spesa di personale. La deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG ha dichiarato oggettivamente inammissibile il quesito sull’imputazione dell’IRAP connessa ai diritti di rogito, perché involge diritti soggettivi patrimoniali e norme tributarie estranee all’attività consultiva.
Nella specie, ogni qual volta la richiesta non verta sulla corretta applicazione di norme di legge ma miri a chiarimenti sui comportamenti da adottare in presenza di un dato quadro convenzionale, il quesito perde il carattere di astrattezza e generalità e stimola la Sezione a sostituirsi all’amministrazione. La pronuncia nel merito sarebbe, inoltre, potenzialmente suscettibile di interferenze con il giudice tributario. Il quesito è pertanto oggettivamente inammissibile.
Nota della Redazione
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