Diniego di discarico per inerzia del concessionario e perdita del credito (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 155 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione che, nel lungo arco temporale dall’affidamento del carico, non compia gli atti interruttivi della prescrizione e ponga in essere un’attività di recupero disordinata, episodica e priva di esiti perde il diritto al discarico delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Il giudizio contabile ad istanza di parte non è azione demolitoria del provvedimento di diniego, ma accertamento del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili, sicché i vizi amministrativi rilevano solo se incidono su tale diritto. Nel giudizio di opposizione al diniego il concessionario è tenuto a proseguire la riscossione, e il Collegio valuta l’esito dell’attività successiva e le somme medio tempore riscosse. La definizione agevolata con pagamento di un ottavo dell’importo iscritto a ruolo opera solo se intervenuta entro novanta giorni dal provvedimento definitivo; in mancanza, l’importo dovuto è pari a un terzo.
Il Fatto
Il Comune di Teramo affidava a una società concessionaria la riscossione dei propri crediti. Dopo una verifica su 142 partite, l’ente locale adottava 142 provvedimenti di diniego del discarico, ritenendo non fondate le risposte ottenute dalla concessionaria. Nel maggio 2017 la società impugnava dinanzi alla Sezione giurisdizionale tutti i dinieghi, contestando i vizi del procedimento e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo del Comune in forza dell’art. 1, commi 684, 687 e 688, l. n. 190/2014.
I giudizi venivano sospesi per un duplice intervento della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 51/2019 il giudice delle leggi escludeva l’applicabilità della normativa derogatoria alle società di origine privata, richiamando la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Con la sentenza n. 66/2022 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 815, l. n. 160/2019, che estendeva retroattivamente quelle norme ai concessionari privati. Riassunti i giudizi, la controversia residua riguarda il carico riferito a un debitore, per ruoli 2006 e 2013.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la sentenza n. 69/2023, con la quale ha già deciso nel merito un ricorso analogo. Il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non concerne la legittimità degli atti dell’ente creditore e non è un’azione di annullamento: oggetto è la fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999. I vizi amministrativi rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.
In applicazione del principio del ragionevole affidamento, la concessionaria non può dirsi inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità nei termini dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999. Occorre verificare i presupposti sostanziali del discarico. Il diniego, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività di riscossione, che il concessionario deve proseguire: la protratta inerzia può pregiudicare l’esito del ricorso per sopravvenute decadenze o prescrizioni. Il Collegio valuta quindi anche le somme riscosse dopo il diniego.
La Sezione respinge l’eccezione di decadenza del Comune dal potere di contestazione: l’avverbio “immediatamente” non fissa un termine certo e non ha valenza decadenziale. La concessionaria, cessionaria di un ramo d’azienda del precedente concessionario nazionale, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi, assumendo responsabilità anche per l’attività non proficua dei predecessori.
Nel merito il Collegio accerta l’inerzia della concessionaria. Le verifiche patrimoniali risultano effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle; gli atti di esecuzione coattiva non sono tempestivi e non hanno prodotto recuperi. I solleciti di pagamento sono privi di notifica e di esiti documentati. Non risulta alcun pagamento, neppure parziale, né formali interlocuzioni con il Comune per segnalare difficoltà operative.
Il diniego è legittimo ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, per omessa interruzione della prescrizione e perdita dei crediti dell’ente. La normativa sulla rottamazione dei crediti non assume rilievo: alla sua entrata in vigore la possibilità di esito positivo era già pregiudicata, non avendo la concessionaria avviato idonei atti esecutivi dopo il diniego.
Quanto al quantum, la definizione agevolata con riduzione a un ottavo opera solo se il pagamento avviene entro novanta giorni dal provvedimento definitivo. In caso di proposizione e rigetto del ricorso, l’importo dovuto è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Il ricorso è respinto e il provvedimento confermato; le spese sono compensate per la complessità del quadro normativo.
Nota della Redazione
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