Dipendenza da causa di servizio per sinistro in missione, irrilevante imprudenza collega (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 88 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio dell’infermità riportata dal dipendente pubblico in occasione di un sinistro stradale occorso durante una missione non è esclusa dalla condotta gravemente imprudente del conducente del veicolo di servizio, poiché l’imprudenza del collega non interrompe il nesso eziologico tra l’evento e la patologia. Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti l’accertamento della dipendenza causale è autonomo rispetto alla classificazione dell’infermità, che resta riservata al momento in cui il dipendente, ancora in servizio, avanzerà concreta istanza di pensione privilegiata. La relativa domanda è pertanto ammissibile e l’accertamento va condotto ex novo in quella sede.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, aveva impugnato il decreto con cui era stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia ortopedica riportata in un sinistro stradale avvenuto lungo il tragitto tra due case circondariali, durante il rientro da una traduzione. La Commissione medica ospedaliera aveva in precedenza classificato l’infermità in ottava categoria.
Con una prima pronuncia questa Sezione aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo per la parte relativa all’equo indennizzo e l’inammissibilità della pretesa di accertamento in vista della futura pensione privilegiata, per non attualità dell’interesse ad agire. La pronuncia è stata integralmente riformata in appello, che ha ricondotto la domanda alla giurisdizione contabile e ha rimesso la causa al primo giudice, circoscrivendola all’accertamento della dipendenza causale. Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha dichiarato tempestiva la riassunzione, essendo stata proposta a distanza di neppure un mese dalla pubblicazione della sentenza d’appello.
Nel merito, il thema decidendum riguardava la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e la patologia. Il Ministero ha concordato sulla circostanza di fatto che, al momento del sinistro, il veicolo dell’Amministrazione era guidato da un collega del ricorrente.
Il passaggio centrale riguarda il valore della condotta del conducente. La Corte ha osservato che, quand’anche la guida sia stata connotata da grave imprudenza — come ritenuto nel parere del Comitato di verifica — ciò non può elidere la dipendenza da causa di servizio della patologia ortopedica riportata. Il ricorrente vantava, per inciso, la medesima qualifica del collega, mentre era capo scorta del veicolo dell’Amministrazione penitenziaria. Il nesso eziologico è risultato palese alla luce della documentazione sanitaria prodotta.
Accertata la dipendenza, il giudice ha confermato l’interesse attuale del ricorrente all’accertamento, pur essendo egli ancora in servizio e non avendo ancora presentato istanza di pensione privilegiata. Proprio quest’ultima circostanza esclude invece l’attualità dell’interesse a un parallelo accertamento sulla classifica dell’infermità: la classificazione andrà vagliata ex novo nel momento in cui il dipendente avanzerà concreta istanza di pensione.
La fondatezza della domanda ha comportato la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite del presente grado e di quelli antecedenti, liquidate complessivamente in 6.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all’IVA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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