Responsabilità erariale per omesso versamento dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che incassa l’imposta di soggiorno è tenuto a riversarla integralmente all’ente locale nel termine fissato dal regolamento comunale. Il mancato versamento di parte delle somme riscosse integra danno erariale da mancata entrata, accertabile anche mediante presunzioni. La dichiarazione, non rispondente al vero, di aver versato un importo superiore a quello effettivamente documentato costituisce indice sintomatico della volontà dell’evento dannoso e fonda la responsabilità a titolo di dolo. Nel giudizio contabile, l’onere della prova dell’avvenuto pagamento grava sul debitore, in applicazione del principio di vicinanza della prova e della presunzione di persistenza del diritto di credito. La responsabilità dell’amministratore unico di società fruitrice di risorse pubbliche si fonda sul rapporto di servizio che si instaura, in via di fatto, tra l’ente e chi dispone delle somme per finalità diverse da quelle pubbliche, con conseguente condanna solidale.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato davanti alla Sezione giurisdizionale una società a responsabilità limitata semplificata, gestore di una struttura ricettiva, e la sua amministratrice unica, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 4.173,00 a favore di un Comune, oltre rivalutazione e interessi, e delle spese di giustizia in favore dello Stato.

Secondo l’ipotesi accusatoria, la struttura aveva dichiarato di aver incassato, a titolo di imposta di soggiorno per l’esercizio 2022, la somma di euro 5.265,00 e di averne versata una parte, mentre il bilancio comunale registrava un minore introito. Il danno contestato corrispondeva alla differenza tra quanto riscosso e quanto effettivamente acquisito dall’ente locale. Le convenute non si sono costituite ed è stata dichiarata la loro contumacia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e ha confermato la fondatezza della domanda attorea. La somma incassata non è controversa, essendo stata dichiarata dalla stessa società mediante accesso al sistema informatico dedicato e documentata dal Comune.

Quanto al versamento, a fronte dell’importo complessivo dichiarato dalla struttura, l’ente locale ha riscontrato l’acquisizione di una somma minore. La differenza rispetto a quanto il debitore afferma di aver versato costituisce un fatto negativo, il cui accertamento è sostenuto dal principio di vicinanza della prova e dalla presunzione di persistenza del diritto di credito, se non ne è dimostrata l’estinzione. L’allegazione dell’inadempimento da parte della Procura, non contrastata dalla prova dell’adempimento gravante sulle convenute, è sufficiente a ritenere dimostrato il mancato versamento.

Il danno da mancata entrata corrisponde, pertanto, all’omesso riversamento della somma residua. La Corte ha confermato la contestazione a titolo di dolo: la consapevolezza dell’obbligo violato, desumibile dal parziale versamento, e la dichiarazione non rispondente al vero di aver versato l’intera somma costituiscono indici sintomatici, chiari, precisi e concordanti, della volontà di trattenere parte delle somme riscosse con pregiudizio per l’amministrazione comunale.

In ordine alla posizione dell’amministratrice unica, la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili n. 295 del 2013, secondo cui la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, qualora dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico. Il rapporto di servizio, si legge, va considerato anche in relazione alla condotta di chi impersona gli organi societari e dispone delle somme in modo diverso dal fine previsto. Da ciò la Corte ha desunto una dimensione diretta e una indiretta del rapporto di servizio, con conseguente solidarietà nei confronti del danneggiato.

La funzione del paradigma è evitare che, per effetto dello schermo societario, la pretesa erariale resti insoddisfatta. In conclusione, è stata dichiarata la responsabilità amministrativa di entrambe le convenute, con condanna solidale al pagamento di euro 4.173,00, oltre rivalutazione e interessi legali, con rivalutazione calcolata per distinte mensilità in base al regolamento comunale sull’imposta di soggiorno, e condanna alle spese di giustizia in favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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