Inammissibile il parere sulla maggiorazione per evasione della sosta tariffata (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 158 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono tenute a verificare ex ante l’ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, accertando che il quesito afferisca alla materia della contabilità pubblica e non incida su posizioni giuridiche soggettive devolute ad altre giurisdizioni. È oggettivamente inammissibile la richiesta che, pur involgendo norme con riflessi finanziari, investa l’interpretazione di una disciplina sanzionatoria la cui applicazione è demandata al giudice ordinario, secondo il principio di non interferenza. L’attività consultiva non può inserirsi nei processi decisionali degli enti né condizionare l’attività amministrativa sottoposta a controllo, che deve restare esterno e neutrale. La ratio del divieto risiede nella necessità di scongiurare interferenze con giudizi in corso o potenziali.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune della provincia di Caserta ha formulato, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, una richiesta di parere concernente la recente modifica dell’art. 7, commi 15 e 15.1, del Codice della strada operata dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024.

Il quesito chiedeva se la maggiorazione prevista per l’evasione tariffaria, pari all’importo della tariffa dell’intero periodo giornaliero, debba soggiacere alla riduzione del 30 per cento di cui all’art. 202 cod. strada per il pagamento in misura ridotta entro cinque giorni, oppure vada qualificata come entrata patrimoniale di diritto privato, riscossa per intero dall’Ente. Il Comune prospettava riflessi sulla corretta contabilizzazione dell’entrata e sul rapporto con l’eventuale concessionario del servizio di sosta.

La Motivazione della Corte

Verificata positivamente l’ammissibilità soggettiva, essendo la richiesta firmata dal Sindaco, la Sezione ha scrutinato quella oggettiva. Il quesito mira a sciogliere dubbi interpretativi su una norma che disciplina la circolazione nei centri abitati e il relativo apparato sanzionatorio.

La Sezione ricorda che le Sezioni regionali si sono già occupate del Codice della strada in sede consultiva, ritenendo ammissibili i quesiti che investono materie di contabilità pubblica, quali la spesa finanziata con i proventi delle sanzioni. Richiama però il precedente della Sezione regionale per la Lombardia, che aveva dichiarato l’inammissibilità oggettiva di un quesito sulla legittimità della maggiorazione prevista dall’art. 27 della legge n. 689/1981, essendo la questione già oggetto di contenzioso davanti al Giudice di pace e di pronuncia di legittimità.

Assume rilievo dirimente la pronuncia della Sezione delle Autonomie n. 2/2023/QMIG, che ha escluso dal concetto di contabilità le richieste propedeutiche all’adozione di provvedimenti incidenti su posizioni giuridiche soggettive, di cui è competente a conoscere il giudice di altre giurisdizioni.

Nel caso concreto, l’art. 204-bis cod. strada ammette l’opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria avverso il provvedimento sanzionatorio. La Sezione ne deduce che siano plausibilmente pendenti giudizi sulla maggiorazione applicata dal Comune istante, sì che il parere interferirebbe con l’esercizio della funzione giurisdizionale.

La complessità del quadro sanzionatorio e il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2018 confermano, per il Collegio, l’inammissibilità oggettiva della richiesta, in applicazione del principio di non interferenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *