Contribuzione figurativa: la RVPA non supplisce la domanda di accredito (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 50 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di variazione della posizione assicurativa (RVPA) non equivale alla domanda di riconoscimento della contribuzione figurativa e non ne sana l’omessa presentazione. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 564/1996, l’istanza di accredito figurativo deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o si è protratta l’aspettativa. Il riconoscimento della contribuzione figurativa costituisce il presupposto della successiva variazione della posizione assicurativa: la RVPA interviene solo per correggere inesattezze od omissioni di un estratto contributivo già aggiornato, non per instaurare il diritto all’accredito.
Il Fatto
Il ricorrente, docente presso un istituto scolastico pubblico, era stato collocato in aspettativa non retribuita per mandato sindacale nell’anno scolastico 2019-2020. Per il periodo 1.12.2019 – 31.8.2020 chiedeva all’INPS l’accreditamento dei contributi figurativi, ai sensi del d.lgs. n. 564/1998 e del d.lgs. n. 278/1998. L’Istituto, dopo aver riscontrato positivamente la domanda relativa al periodo 1.9.2019 – 30.11.2019, negava il riconoscimento per il periodo successivo, ritenendo non presentata la regolare istanza telematica entro il termine previsto.
La domanda, previa diffida, era stata proposta al Tribunale di Trapani in funzione di giudice del lavoro, che con sentenza dichiarava il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in favore della Corte dei conti. Riassunto il giudizio, il ricorrente insisteva per l’accertamento del diritto all’accreditamento e per la condanna dell’Istituto.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ricostruisce il diniego dell’INPS muovendo dalla distinzione tra due istanze formalmente distinte. Il ricorrente aveva sostenuto che si trattasse di due domande identiche, una per il 2019 e una per il 2020, e che non si spiegassero valutazioni di segno opposto. Il Giudice unico rileva invece che la differenza non risiede nella forma della presentazione — le domande telematiche erano effettivamente due — ma nell’oggetto della seconda.
Per il periodo controverso è stata inoltrata la sola RVPA, istanza che dovrebbe essere limitata alla correzione di inesattezze od omissioni ravvisabili nell’estratto contributivo. È mancata, invece, la preventiva domanda di riconoscimento della contribuzione figurativa, da proporre all’INPS — e non all’istituto scolastico — entro il termine di decadenza.
Il Giudice richiama il comma 3 dell’art. 3 del d.lgs. n. 564/1996, secondo cui la domanda di accredito figurativo deve essere presentata per ogni anno solare o frazione di esso entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa, a pena di decadenza. La norma riguarda la domanda di accredito, non la successiva eventuale RVPA, che ne costituisce semmai il posterius.
Su questa base la Corte spiega anche l’esito diverso dei due periodi: per il 2019 una norma speciale aveva eccezionalmente prorogato il termine di decadenza, consentendo all’INPS di sanare la posizione; per il 2020, rimasta ferma la previsione ordinaria, il rigetto è stato confermato. La RVPA per il 2020 risulta quindi correttamente presentata in via telematica, ma non preceduta dalla diversa istanza di riconoscimento, che è presupposto della variazione della posizione assicurativa e della correzione dell’estratto contributivo.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato. Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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