Pagamento integrale e cessazione della materia nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 121 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e rassegnino conclusioni conformi. Il presupposto è il venir meno di ogni contestazione sul diritto dedotto e, con essa, dell’interesse ad agire. L’integrale pagamento della somma contestata all’Amministrazione danneggiata integra tale sopravvenienza. Se non residua contrasto sulle spese, il giudice ne dispone la compensazione.

Il Fatto

La Procura Regionale conveniva innanzi alla Sezione giurisdizionale un militare, all’epoca dei fatti in servizio presso un reggimento stanziato nel Veneto, chiedendone la condanna al pagamento di euro 4.517,80 in favore del Ministero della Difesa, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Il danno derivava da condotte accertate in sede penale: il convenuto, in occasione di plurime missioni, aveva dichiarato nei fogli di viaggio l’uso di un mezzo diverso dal treno, lucrando il differenziale tra il prezzo effettivamente corrisposto e quello di un biglietto di prima classe a prezzo pieno, e ottenendo una maggiore indennità mediante l’indicazione di orari non corrispondenti a quelli reali. Il convenuto si costituiva rappresentando l’avvenuto pagamento integrale della somma contestata e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto delle conclusioni conformi delle parti e ritiene che ne ricorrano i presupposti. Richiama il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere si ha quando risulta acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e non vi è più necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.

La Corte richiama Cass. n. 26299/2018, secondo cui tale esito ricorre quando sopravvengano fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e, con esse, dell’interesse al ricorso. Il principio è tradizionalmente affermato dalla stessa magistratura contabile.

Il presupposto processuale è rigoroso: occorre che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi al giudice. Può residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice risolve secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La Corte distingue l’ipotesi in cui la sopravvenienza sia allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisca: in tal caso l’apprezzamento non può tradursi in una pronuncia di cessazione, ma semmai in una valutazione dell’interesse ad agire, con possibile pronuncia dichiarativa del diritto azionato. Il principio è confermato da Cass. civ. Sez. II n. 21757 del 2021, recentemente ribadito da Cass. civ. Sez. I n. 5398 del 2025.

Nel caso concreto non residua alcun contrasto sulle spese, avendo le parti concordato la reciproca compensazione. Il giudizio è quindi definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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