Notifica per compiuta giacenza e prova del perfezionamento: appello inammissibile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 267 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica di un atto processuale a mezzo del servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria in caso di compiuta giacenza può essere desunta, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora la stessa sia giudizialmente ritenuta raggiunta. Tale effetto probatorio presuppone però che la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) risulti acquisita agli atti del fascicolo o prodotta in udienza. In difetto di tale produzione, il giudice contabile non può dichiarare perfezionata la notifica e deve dichiarare inammissibile l’atto introduttivo del giudizio di appello.

Il Fatto

La vicenda origina dall’impugnazione, da parte della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, della sentenza della medesima Sezione n. 234/2021, depositata il 21.7.2021 e non notificata. Il giudizio di primo grado aveva visto la condanna di un capogruppo consiliare regionale al pagamento, in favore della Regione, di una somma corrispondente a una quota del danno contestato, oltre rivalutazione, interessi e spese.

La Procura appellante aveva chiesto la riforma della decisione sotto un duplice profilo. In via pregiudiziale, aveva sollecitato la rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità relative alla preclusione, per il giudice contabile, di integrare il contraddittorio nei confronti di terzi non evocati. Nel merito, aveva chiesto la condanna dell’appellato per l’intero importo residuo, contestando l’attribuzione di una valenza concausale alle condotte omissive di terzi estranei al giudizio. L’imputato, contumace in primo grado, non si era costituito neppure in appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta in via logicamente preliminare la questione della corretta instaurazione del contraddittorio, non potendo esaminare nel merito i motivi proposti in assenza di un valido rapporto processuale. Il Collegio rileva che la notifica dell’atto di appello e del decreto di fissazione dell’udienza, eseguita a cura della Procura regionale per la Lombardia nei confronti dell’appellato, è avvenuta per compiuta giacenza.

La Corte richiama il principio affermato dalla Cass. Sez. Un. n. 10012 del 15 aprile 2021, secondo cui, in tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria — qualora il destinatario sia temporaneamente assente o rifiuti di ricevere l’atto, o manchino altre persone idonee a riceverlo — può essere data dal giudice attraverso gli elementi disponibili.

Il punto decisivo, per la Sezione, è di natura probatoria. Il perfezionamento per compiuta giacenza, secondo le previsioni dell’art. 8, commi 2 e 4, legge n. 890/1982, produce l’effetto di trasformare la notifica da presunta in effettiva soltanto se la comunicazione di avvenuto deposito risulta acquisita al fascicolo. Il Collegio verifica quindi la sussistenza di tale presupposto documentale.

Dal fascicolo processuale emerge che la C.A.D. non è stata depositata dalla Procura Generale, né è stata prodotta in udienza. Il Collegio sottolinea come il riferimento alla notifica ex art. 140 c.p.c., pur evocato in narrativa, non sia sufficiente a colmare la lacuna probatoria. In mancanza della documentazione richiesta, la prova del perfezionamento della notifica non può dirsi raggiunta.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dalla Procura regionale avverso la sentenza n. 234/2021. Il giudizio di primo grado, non essendo stato validamente impugnato, è passato in giudicato. La Corte nulla dispone sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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