Assegno nucleo familiare sulla pensione di reversibilità al coniuge superstite invalido (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 390 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’assegno per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti compete anche quando il nucleo sia costituito unicamente dal coniuge superstite, purché questi versi, per infermità o difetto fisico o mentale, in assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro e sussistano i limiti di reddito fissati annualmente dalla legge. Il requisito della vivenza a carico del dante causa si desume dalla titolarità della pensione di reversibilità conseguita all’età di sessantacinque anni. Lo stato di inabilità richiesto dalla norma è desumibile dal riconoscimento dell’invalidità civile totale con indennità di accompagnamento, senza necessità di disporre CTU medico-legale. Il diritto è assoggettato alla prescrizione quinquennale decorrente dalla domanda amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, invalida civile con accompagnamento e titolare di pensione di reversibilità quale coniuge superstite, agiva davanti alla Corte dei conti per ottenere la ricostituzione della pensione con l’attribuzione degli assegni per il nucleo familiare. Aveva presentato domanda in via amministrativa il 23 maggio 2024, assumendo di trovarsi in condizione di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.
L’INPS si costituiva eccependo l’insussistenza dei presupposti di legge, il mancato assolvimento dell’onere di visita presso la CML e la prescrizione quinquennale, chiedendo il rigetto della domanda. La causa passava in decisione con lettura del dispositivo in udienza e contestuale deposito della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico muove dall’art. 2, comma 2, legge n. 153/1988, che riconosce l’assegno per i componenti del nucleo familiare quando taluno di essi, per causa di infermità, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, in presenza dei presupposti reddituali.
La Corte richiama Cass. n. 7668/1996, per la quale l’assegno su pensione ai superstiti può essere erogato anche quando il nucleo sia costituito dal solo coniuge superstite affetto da infermità tale da impedirgli ogni attività lavorativa, purché siano rispettati i limiti di reddito. Richiama altresì la circolare INPS n. 98 del 6 maggio 1998, che ha riconosciuto l’applicabilità di tali principi entro il limite della prescrizione quinquennale.
Nel caso concreto, la documentazione attestava che la ricorrente, ottantasetteenne, vedova di titolare di pensione INPDAP e unica componente del nucleo, era stata riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continua. Il Giudice ha ritenuto di poter prescindere dalla CTU medico-legale, desumendo lo stato di inabilità dall’invalidità civile totale e dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Ha inoltre valorizzato l’art. 19 del d.P.R. n. 797/1955, che equipara agli invalidi i soggetti ultrasessantenni, e il principio espresso da App. Napoli n. 4587/2006 sulla presunzione di inabilità nel soggetto ultrasessantacinquenne.
La Corte ha infine ritenuto sussistente il requisito reddituale, desunto dall’autocertificazione e dalle dichiarazioni dei redditi, e la condizione di vivenza a carico del coniuge defunto, conseguente all’acquisto della pensione di reversibilità nel 2003, all’età di sessantacinque anni. Accogliendo il ricorso, ha dichiarato il diritto all’assegno con decorrenza dal 23 maggio 2019, in applicazione della prescrizione quinquennale, compensando le spese per la complessità della questione.
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Nota della Redazione
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