Falso diploma per graduatorie ATA e danno erariale: dolo e prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 102 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di possesso di un titolo di studio in realtà mai conseguito, per non essere stata sostenuta la relativa sessione d’esame, integra una condotta dichiarativa dolosa e costituisce il titolo illecito della percezione di emolumenti pubblici, con conseguente responsabilità amministrativo-contabile per il danno erariale. Il danno va liquidato equitativamente in misura pari al quaranta per cento delle somme erogate, quando la prestazione lavorativa abbia avuto parziale utilità per l’amministrazione. La prescrizione della pretesa erariale decorre dalla scoperta del carattere illecito della percezione, che coincide con la richiesta di rinvio a giudizio, e la dichiarazione non veritiera del possesso del titolo integra occultamento doloso del fatto dannoso anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto chiedendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale a favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito per 922,905 euro, oltre interessi e rivalutazione. La pretesa trae origine dalle informazioni trasmesse dalla Procura della Repubblica competente, che nel 2023 ha trasmesso richieste di rinvio a giudizio per falso e truffa relative ai falsi diplomi rilasciati da un istituto professionale paritario.
Il convenuto aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2017-2019, dichiarando il possesso di un diploma di qualifica professionale in realtà mai conseguito: l’indagine penale ha accertato che nessuna sessione straordinaria di esami si era tenuta presso quell’istituto e che la matricola riportata sul diploma corrispondeva a un numero assegnato a un diverso istituto. In forza di quel titolo il convenuto ha ottenuto un contratto a tempo determinato, poi risolto anticipatamente.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di prescrizione. Il fatto dannoso si è compiuto con gli esborsi della fine del 2020, ma l’amministrazione scolastica, indotta in errore dalla dichiarazione del 30 ottobre 2017, è venuta a conoscenza dell’antigiuridicità soltanto con la richiesta di rinvio a giudizio del 12 aprile 2022. Da tale data decorre la prescrizione, anche secondo la nuova formulazione dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026, applicabile in forza dell’art. 6 della medesima legge.
Nel merito la domanda è accolta. Dagli atti dell’inchiesta penale, liberamente valutabili, emerge la non veridicità della dichiarazione circa il possesso del diploma. La condotta dichiarativa è dolosa, poiché il convenuto ha dichiarato il possesso di un titolo mai conseguito per non aver sostenuto il relativo esame. Tale condotta è risultata determinante per la stipula del contratto a tempo determinato, che ha costituito il rapporto di servizio e il titolo per l’erogazione dei compensi, pari a 1.845,81 euro.
La percezione delle retribuzioni è dunque illecita, in quanto causalmente connessa alla condotta dichiarativa non veritiera e soggettivamente dolosa. La Sezione condivide la valutazione della Procura circa la parziale utilità della prestazione lavorativa e determina equitativamente il danno nella misura del quaranta per cento degli emolumenti percepiti, condannando il convenuto a 738,32 euro, al lordo delle ritenute fiscali, richiamando le Sezioni riunite, sentenza n. 24/2020/QM/SEZ.
Trattandosi di fatto commesso con dolo, la Sezione ritiene infondato il richiamo all’art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026, che prevede la riduzione dell’addebito a non più del trenta per cento. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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