Inammissibile il parere su rimborso contributi degli ex amministratori locali (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 99 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti è subordinata alla compresenza dei presupposti soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere è inammissibile quando non riguardi la corretta interpretazione di principi, norme e istituti di contabilità pubblica, ma investa l’esame di fattispecie concrete e di scelte gestionali già compiute. Parimenti è inammissibile la richiesta che, per il suo oggetto, possa generare commistioni con le altre funzioni intestate alla magistratura contabile o interferenze con le funzioni di altre magistrature. Il parere deve essere preventivo rispetto all’esecuzione degli atti e non può tradursi in una compartecipazione all’amministrazione attiva.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. L’Amministrazione aveva ricevuto due domande di pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi da parte di ex amministratori, formulate alla luce di un’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24615 del 14 agosto 2023.
Il quesito verteva su due profili: se si tratti di rimborso all’amministratore dei contributi già versati in proprio oppure di autonoma obbligazione contributiva dell’Ente verso le singole Casse di previdenza, anche ai fini del termine di prescrizione; e se sulle somme dovute dall’Ente siano riconoscibili rivalutazione monetaria e interessi.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare l’ammissibilità della richiesta, verificando la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo richiesti dalla legge. Richiama l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e i criteri elaborati dalla Sezione delle autonomie con l’atto di indirizzo del 27 aprile 2004, poi integrati dalle successive deliberazioni.
Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ritenuta ammissibile perché sottoscritta dal sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell’Ente. La trasmissione diretta, senza il tramite del Consiglio delle autonomie locali, non inficia l’ammissibilità, poiché la formula “di norma” contenuta nella norma non preclude un rapporto diretto con le Sezioni regionali.
Sotto il profilo oggettivo, la richiesta è invece inammissibile. Il quesito non riguarda la corretta interpretazione di principi, norme e istituti di contabilità pubblica, ma l’esame di due fattispecie concrete relative a ex amministratori che hanno chiesto il rimborso di contributi non versati dall’Amministrazione. La Sezione richiama il principio secondo cui il parere non deve indicare soluzioni a scelte operative discrezionali dell’Ente né determinare un sindacato su attività amministrativa in fieri.
Un ulteriore profilo di inammissibilità concerne le possibili commistioni con le altre funzioni della magistratura contabile e le interferenze con quelle di altre magistrature. La Sezione richiama il parere delle Sezioni Riunite in sede consultiva n. 5/2021/CONS, secondo cui l’ausilio consultivo non può mai essere complementare alla funzione di controllo, pena il condizionamento dell’attività amministrativa e l’invasione delle competenze riservate all’Amministrazione dal principio di separazione dei poteri.
La richiesta di parere è pertanto dichiarata oggettivamente inammissibile. La delibera è trasmessa al Sindaco e al Consiglio delle autonomie locali.
Nota della Redazione
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