Pensionabile l’indennità di imbarco dimezzata ex art. 66 d.P.R. 254/99 (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 68 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999 non istituisce un’autonoma “indennità di supporto logistico ai mezzi navali”, ma richiama l’indennità di imbarco di cui all’art. 4 della legge n. 78/1983, ampliandone l’ambito soggettivo e dimezzandone la misura per il personale non imbarcato delle Forze di Polizia. Tale indennità è pertanto pensionabile ex art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 164/2002, che rinvia alle misure e modalità della legge sulle indennità operative. La mancata menzione dell’indennità nell’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973 non ne esclude la pensionabilità, poiché inclusione nella base pensionabile e pensionabilità dell’indennità sono realtà giuridiche distinte.
Il Fatto
L’appellante, ex appartenente alla Guardia di Finanza impiegato in modo esclusivo, dal 1977, in un comando a supporto del dispositivo navale, aveva chiesto il riconoscimento a fini pensionistici dell’indennità d’impiego prevista dall’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999, già riconosciutagli dal giudice amministrativo.
Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ravvisando nell’art. 66, comma 2, l’istituzione di una nuova indennità — da esso definita di “supporto logistico ai mezzi navali” — distinta dall’indennità d’imbarco e non pensionabile, anche in applicazione dell’art. 1868 del d.lgs. n. 66/2010. Da qui l’appello, con cui il ricorrente ha eccepito il difetto di giurisdizione e il contrasto con il giudicato amministrativo, oltre alla violazione di legge sotto il profilo del tempus regit actum.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: il giudice di prime cure ha statuito sulla pensionabilità ex art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 164/2002, rimanendo nell’alveo della propria cognizione. Sono invece inammissibili le richieste di statuizioni sui metodi e tempi di calcolo, fondate sull’efficacia di giudicati amministrativi incidenti sul rapporto di lavoro, la cui ottemperanza va richiesta nelle sedi proprie.
Nel merito, la Corte ha ricostruito l’evoluzione della disciplina. L’indennità d’imbarco è stata istituita dall’art. 4 della legge n. 78/1983 per gli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi o sommergibili. L’art. 3, comma 18-bis, del d.l. n. 387/1987 ne ha esteso l’applicazione alla Guardia di Finanza, con misure e modalità fissate dal d.P.R. 11 ottobre 1988. L’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 164/2002 ha poi reso pensionabile l’indennità.
Secondo la Corte, il giudice di primo grado ha errato nel qualificare l’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999 come fonte di una nuova indennità. La norma richiama l’art. 1, comma 1, del d.P.R. 11 ottobre 1988 e, per il suo tramite, l’art. 3, comma 18-bis, del d.l. n. 387/1987, riferendosi così alla medesima indennità d’imbarco ex art. 4 della legge n. 78/1983. Il rinvio è fisso e delimita la nozione giuridica di riferimento.
La Corte ha precisato che al personale impiegato nei comandi logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale compete non una “indennità di mezzo imbarco”, ma l’indennità d’imbarco dimezzata, pensionabile in forza del combinato disposto dei rinvii normativi richiamati dall’art. 52, comma 5. La mancata menzione nell’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973 non è dirimente, poiché inclusione nella base pensionabile e pensionabilità sono piani distinti.
Infine, la Corte ha escluso che l’art. 1868 del d.lgs. n. 66/2010 possa sostenere la non pensionabilità: tale norma opera solo sulla misura dell’indennità, non sulla sua natura giuridica, presupponendone anzi l’effetto pensionistico. Per l’effetto, l’appello è stato accolto e il diritto dichiarato a far data dal 01.01.1998, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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