Danno all’immagine della Regione quantificato sull’utilità percepita (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 102 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione da reato presuppone la condanna definitiva per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e la sua risarcibilità è espressamente ammessa dall’art. 17, comma 30-ter, decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009. La sua sussistenza non dipende dal livello di diffusione mediatica del fatto illecito, incidendo la risonanza solo sulla misura e non sull’an. La quantificazione va ancorata all’utilità illecitamente percepita dall’agente e non alla retribuzione connessa alla carica ricoperta: il criterio del doppio di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 62 legge n. 190/2012, opera quale presunzione superabile dalla prova contraria e quale semplice suggerimento in assenza di prova specifica di un maggior danno.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un soggetto che all’epoca dei fatti rivestiva la carica di Assessore regionale alle Politiche culturali, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 115.000 per il danno all’immagine subito dalla Regione Abruzzo. L’iniziativa traeva spunto da una segnalazione anonima e da notizie di stampa relative a un processo penale a carico del medesimo soggetto.
Con sentenza del Tribunale di Pescara il convenuto era stato condannato per una pluralità di reati contro la pubblica amministrazione; la decisione veniva in larga parte confermata in appello, con riduzione della pena e prescrizione di alcuni capi di imputazione, e il ricorso per cassazione era poi dichiarato inammissibile. La Procura ha quindi promosso l’azione contabile sul presupposto della definitività della condanna penale. Il convenuto ha eccepito il ridimensionamento della responsabilità penale, il valore delle somme percepite, asseritamente qualificabili come contributi elettorali, e l’arbitrarietà del criterio di quantificazione, chiedendo in subordine la rideterminazione in euro 10.000.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto affermato l’ammissibilità dell’azione erariale. L’art. 17, comma 30-ter, decreto-legge n. 78/2009 prevede espressamente la perseguibilità del danno all’immagine dinanzi al giudice contabile in presenza di condanna definitiva per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Nel caso di specie tale presupposto risultava incontestato e non era stato oggetto di obiezioni difensive.
Quanto alla sussistenza del pregiudizio, il Collegio ha ribadito che il danno all’immagine prescinde dal livello di diffusione mediatica del fatto illecito, trattandosi di aspetto che incide al più sulla sua misura. Il danno è configurato come danno-conseguenza e va valutato con diversi indicatori: natura del fatto, modalità di perpetrazione, eventuale reiterazione, clamor fori e ruolo rivestito dal soggetto nell’ambito della pubblica amministrazione. Irrilevanti, su questo piano, le spese eventualmente sostenute per il ripristino dell’immagine lesa, semmai riconducibili al diverso danno da disservizio.
Il nucleo decisorio riguarda la quantificazione. La Procura aveva proposto un addebito pari a cinque volte la remunerazione annuale connessa alla carica. La Sezione ha ritenuto più rispondente a criteri oggettivi ancorare la misura all’utilità percepita attraverso le condotte illecite, come suggerito dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 62 legge n. 190/2012, che presume il danno pari al doppio della somma o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepite. La norma ha natura sostanziale e può applicarsi alle fattispecie perfezionatesi dopo la sua entrata in vigore.
Il Collegio ha precisato che l’indicazione del doppio costituisce un semplice suggerimento in mancanza di prova specifica, anche presuntiva, di un maggior danno. Ha quindi applicato i criteri oggettivo, soggettivo e sociale, considerando la gravità dei reati, la loro reiterazione, il disvalore sociale, il ruolo ricoperto e la diffusione mediatica degli eventi. Il danno è stato così quantificato in quattro volte le utilità illecitamente conseguite, pari a euro 44.576, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Le spese di giudizio sono poste a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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