Inammissibile il parere sulla sanzione per la relazione di fine mandato (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 52 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere che investa la legittimità della trattenuta cautelativa operata sull’indennità di fine mandato, l’estinzione del procedimento sanzionatorio avviato e non concluso con provvedimento espresso e la necessità di avviare un nuovo procedimento sanzionatorio ex art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011 non attinge il requisito dell’inerenza alla materia della contabilità pubblica. Le questioni interpretative così poste afferiscono essenzialmente ai precetti della l. n. 689/1981 e alle determinazioni di stampo amministrativo, che solo in via mediata e indiretta assumono riflessi finanziari. La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo non può estendersi a qualsivoglia attività dell’ente che presenti meri riflessi patrimoniali, pena la sua dilatazione in consulenza generale. Il parere va pertanto dichiarato oggettivamente inammissibile per difetto di inerenza alla materia della contabilità pubblica.

Il Fatto

Con nota assunta al protocollo della Sezione, il sindaco di un comune ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, in relazione al regime sanzionatorio connesso con l’omesso tempestivo invio della relazione di fine mandato prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011.

Con precedente deliberazione la Sezione aveva accertato il mancato invio della relazione e l’omessa pubblicazione sul sito istituzionale, trasmettendo l’atto agli organi competenti al fine di valutare l’applicazione della sanzione pecuniaria. Avviato il procedimento, il responsabile del settore, nel liquidare l’indennità di fine mandato al sindaco uscente, aveva trattenuto in via cautelativa una somma pari alla metà di due mensilità. Non essendo seguito alcun provvedimento definitivo di irrogazione, l’ex sindaco ha chiesto la liquidazione della somma trattenuta, ritenendo monco il procedimento. Il comune ha quindi domandato alla Sezione se la trattenuta sia legittima e sostitutiva della sanzione, se il procedimento si sia estinto per decorso del termine quinquennale e se occorra avviarne uno nuovo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinа in via preliminare l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. L’ammissibilità soggettiva è riconosciuta: la richiesta proviene da uno degli enti territoriali tassativamente legittimati e risulta formulata dal sindaco, organo rappresentativo dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

Il vaglio non è invece superato sul piano oggettivo. La Sezione ricostruisce la nozione di contabilità pubblica richiamando la deliberazione n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite e la deliberazione n. 5/AUT/2006: l’ambito della funzione consultiva resta limitato alle normative che disciplinano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti, non potendosi dilatare fino a ricomprendere qualsivoglia attività che presenti riflessi finanziari. La deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG ha chiarito che una nozione non strettamente tecnica trasformerebbe le Sezioni regionali in organi di consulenza generale dell’amministrazione.

La Sezione distingue, richiamando la deliberazione n. 9/SEZAUT/2022/QMIG, tra norme che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa, riconducibili alla nozione dinamica di contabilità pubblica, e norme che hanno meri riflessi finanziari, che ne esorbitano. L’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 è collocato nel percorso di trasparenza e accountability dell’attività degli amministratori: secondo la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e le sentenze delle Sezioni riunite n. 28/2019 e n. 22/2023, la relazione di fine mandato è strumento di democrazia del bilancio e di responsabilizzazione degli eletti.

Quanto al profilo sanzionatorio, la Sezione delle autonomie (deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG) ha escluso che la decurtazione sia qualificabile come sanzione contabile, ricondotta piuttosto alle sanzioni amministrative irrogabili dall’ente locale ai sensi della l. n. 689/1981, con competenza del Giudice di pace.

Da qui la conclusione: i quesiti, vertendo essenzialmente sui precetti della l. n. 689/1981 e su determinazioni amministrative con riflessi solo mediati, non involgono un dubbio esegetico su norme di contabilità pubblica. La richiesta è dunque oggettivamente inammissibile per difetto di inerenza alla materia, non ravvisandosi i caratteri di specializzazione funzionale che giustificano la funzione consultiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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