Nessun conto giudiziale al consegnatario con mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 218 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli Enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza non è agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La improcedibilità del giudizio di conto consegue al difetto dei presupposti normativi della resa, che si configura solo quando sussista un debito di custodia, connotato dalla gestione di un deposito o magazzino con consistenze, carichi e scarichi. La mera elencazione di beni in uso all’ufficio, priva dei dati di scarico e consistenza del mod. 24, non integra gli estremi del conto giudiziale. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2015, dal consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, nella qualità di agente contabile. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha rilevato l’insussistenza degli elementi per una proposta di regolarità del conto e di discarico, deferendo la questione all’esame del Collegio.
Il conto, sottoscritto dall’agente e dalla responsabile del servizio finanziario, è stato depositato con ampio ritardo rispetto alla tempistica dell’art. 139 del Codice di Giustizia Contabile. A corredo risultava allegata la determinazione di parifica generale dei conti, che peraltro richiamava il principio per cui gli agenti contabili con mero obbligo di vigilanza non devono presentare il conto giudiziale. L’agente ha depositato memoria chiedendo declaratoria di improcedibilità, conclusione condivisa dal P.M. all’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo sulla resa del conto. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude dall’obbligo coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 ribadisce che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa, che invece grava, ai sensi degli artt. 11 e 23, sui consegnatari con debito di custodia. L’art. 93 del T.U.E.L. richiama la “gestione” dei beni degli Enti locali, ma il principio consolidato circoscrive l’obbligo ai soli consegnatari con debito di custodia.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, con obbligo restitutorio di quanto ricevuto e configurazione di un debito di materie o di oggetti. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, con mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e gestione delle sole scorte operative destinate all’uso immediato.
Il discrimine è qualitativo e quantitativo. Se la giacenza presso l’ufficio eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa non risponde a un’esigenza di funzionamento ma di continuativo rifornimento: si configura allora una vera gestione contabile, con debito di custodia, soggetta a conto giudiziale. I beni giacenti e le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi, ferma la rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per successiva distribuzione. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia alcuna gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, difettando i dati relativi a scarico e consistenza. Grava dunque sull’agente un mero obbligo di vigilanza, non di custodia: vengono meno i presupposti della resa del conto e il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, con spese compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.
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Nota della Redazione
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