Tetto compensi amministratori società pubbliche al lordo oneri previdenziali a carico società (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 62 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di limiti ai compensi degli amministratori di società a controllo pubblico, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 11, comma 6, T.U.S.P., trova applicazione il regime transitorio richiamato dall’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016, che rinvia all’art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95/2012: a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. Il tetto di spesa e il costo da sostenere devono essere considerati in modo complessivo, come un unico saldo composto da retribuzioni, oneri fiscali, previdenziali e assistenziali. Ne deriva che il calcolo va effettuato al lordo degli oneri previdenziali posti a carico della società, dovendo il limite comprendere ogni voce di spesa gravante sul bilancio della società e, per essa, su quello dell’ente socio.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha formulato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, legge n. 131/2003, prospettando l’esigenza di ricostruire correttamente il dato di partenza della spesa sostenuta nel 2013, in vista della nomina di un nuovo consiglio di amministrazione di una società controllata.
Il quesito riguarda specificamente il regime previdenziale applicabile ai diversi amministratori. Il richiedente ha evidenziato le differenze che possono registrarsi tra professionisti iscritti alle rispettive casse, con una rivalsa contenuta, e soggetti non iscritti ad altro regime, per i quali la contribuzione risulta interamente a carico del percipiente. Su tali basi ha chiesto di acclarare se il calcolo del tetto di spesa vada determinato al lordo o al netto degli oneri previdenziali a carico dell’azienda.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica preliminarmente l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, rileva che la richiesta proviene dal Sindaco, organo rappresentativo dell’ente locale legittimato ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL, in difetto del funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
Quanto al profilo oggettivo, il Collegio richiama i criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie: il quesito deve afferire alla materia della contabilità pubblica, presentare carattere generale e astratto ed essere privo di interferenze con le funzioni di controllo e giurisdizionali. La Sezione osserva che il limite ai compensi persegue finalità di contenimento della spesa pubblica, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, sentenza n. 153/2022, e che il quesito, pur traendo spunto da una fattispecie gestionale, è formulato in termini di sufficiente generalità.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11, comma 6, T.U.S.P. demanda a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la classificazione delle società in fasce e la fissazione dei compensi massimi, con un limite invalicabile di euro 240.000 annui al lordo dei contributi e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. Il successivo comma 7, fino all’emanazione del decreto, mantiene in vigore il citato art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95/2012. Il Collegio ricorda che l’abrogazione del primo e del terzo periodo di tale disposizione, per effetto dell’art. 28, comma 1, T.U.S.P., ha unificato il trattamento dei compensi per tutte le società a controllo pubblico, senza introdurre sottocategorie escluse dalla disciplina transitoria.
La Sezione afferma quindi il principio di onnicomprensività del trattamento economico, desunto tanto dal riferimento al “costo complessivamente sostenuto” quanto a quello di “trattamento economico annuo onnicomprensivo”. Poiché il costo per la remunerazione dell’organo amministrativo grava sulla finanza pubblica, il limite deve comprendere ogni voce di spesa a carico del bilancio. Retribuzioni, emolumenti variabili, rimborsi forfettari a carattere retributivo e oneri previdenziali concorrono così a formare un unico saldo, che la società è tenuta a monitorare periodicamente per evitare superamenti del limite, in conformità all’orientamento già espresso dalla giurisprudenza contabile.
Su queste basi la Sezione conclude che il calcolo del tetto di spesa vada determinato al lordo degli oneri previdenziali a carico della società.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.