Controllo sui bilanci ASST e obblighi di centralizzazione degli acquisti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 53 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esame delle relazioni del collegio sindacale sui bilanci delle aziende sanitarie, svolgono una funzione di controllo sulla gestione che si traduce in inviti e raccomandazioni rivolti agli enti. L’azienda sanitaria è tenuta a improntare le politiche di approvvigionamento di beni e servizi alle disposizioni di legge e alle buone pratiche sulla centralizzazione degli acquisti, muovendo da una puntuale rilevazione dei fabbisogni. Quando la Regione eroga il finanziamento sanitario solo parzialmente o tardivamente rispetto alle scadenze legali, l’azienda deve segnalare prontamente la necessità di rispettare i termini, a tutela dell’integrale erogazione delle somme destinate ai livelli essenziali di assistenza. La dismissione delle partecipazioni societarie estranee all’attività aziendale va proseguita fino alla sua conclusione.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, esamina i bilanci di esercizio 2021 e 2022 di una azienda sanitaria territoriale, sulla base delle relazioni del collegio sindacale redatte ai sensi dell’art. 1, commi 166, 167 e 170, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012.
L’attività prende avvio dalla precedente deliberazione della Sezione n. 57/2022/PRSS del 28 marzo 2022, che aveva concentrato l’attenzione su inventari, allineamento di debiti e crediti verso la Regione e gli enti sanitari, fondo rischi, programmazione degli acquisti. Con richiesta istruttoria del 15 dicembre 2023, riscontrata il 15 gennaio 2024, sono stati chiesti aggiornamenti su acquisti aggregati, finanziamento regionale, crediti e dismissione delle partecipazioni. La questione giunge all’adunanza pubblica per l’esame collegiale.
La Motivazione della Corte
Sul primo punto la Sezione prende atto delle giustificazioni dell’azienda, che imputa l’incidenza dei contratti autonomi a scelte risalenti nel tempo. Ribadisce però le considerazioni già espresse nella deliberazione n. 57/2022/PRSS e invita a improntare le politiche di approvvigionamento alle disposizioni di legge e alle buone pratiche sulla centralizzazione degli acquisti, a partire da una puntuale rilevazione dei fabbisogni.
Sul finanziamento regionale, l’istruttoria evidenzia tre profili: un’erogazione per cassa sempre inferiore alla quota del 95 per cento entro la fine dell’esercizio; la tardiva erogazione del saldo; la mancata erogazione della quota corrispondente all’accantonamento per l’autoassicurazione. La Sezione rileva che il saldo avrebbe dovuto essere versato entro il 31 marzo dell’anno successivo, così da raggiungere il cento per cento del finanziamento assegnato. Lamenta inoltre un’interferenza tra la gestione centralizzata di fondi e accantonamenti regionali e le erogazioni per cassa.
La Sezione invita pertanto la direzione aziendale a segnalare prontamente alla Regione, in caso di adempimento parziale o tardivo, la necessità di rispettare le scadenze fissate dalla legge al 31 dicembre e al 31 marzo dell’anno successivo, con riguardo all’integrale erogazione delle somme assegnate per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza.
Su debiti e crediti, i dati mostrano una progressiva diminuzione dei crediti verso la Regione e un incremento della posizione creditoria verso gli enti sanitari. Sulle partecipazioni societarie, la Sezione raccomanda la costante verifica dell’avanzamento della dismissione dell’ultima partecipazione ancora detenuta e della liquidazione della società in cui l’azienda conserva una minima quota. La Sezione dispone la trasmissione della deliberazione agli organi regionali e al collegio sindacale, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’azienda.
Nota della Redazione
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