Inammissibile il quesito sulla assunzione di personale in ente in squilibrio (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 125 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, pur non riducendosi alla sola tenuta delle scritture contabili, non può investire qualsiasi attività dell’ente che presenti riflessi finanziari o patrimoniali. Il quesito che non individui una problematica giuridica astratta, ma richieda una pronuncia sull’adozione di uno specifico atto gestionale, è oggettivamente inammissibile. La richiesta si sovrappone, in tal caso, alle valutazioni amministrative e gestionali riservate all’ente e alle funzioni di controllo sulla gestione finanziaria già esercitate dalla medesima Sezione. Ove sussista simile interferenza, la funzione consultiva diviene recessiva rispetto a quella di controllo.

Il Fatto

Il Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la richiesta di parere presentata dal Sindaco di un Comune. L’ente ha rappresentato la necessità e l’urgenza di assumere personale con qualifica di operatore esperto, tra l’altro da adibire alla conduzione dello scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il servizio di trasporto scolastico è stato qualificato come intervento volto all’attuazione del diritto allo studio e ricompreso nelle funzioni fondamentali dell’ente locale.

Il quesito chiedeva se l’applicazione, nei confronti del Comune, dell’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, come disposto con una precedente deliberazione della Sezione, precludesse la possibilità di assumere personale per sopperire alla grave carenza di organico e per garantire l’effettiva fruizione di servizi e prestazioni costituzionalmente necessarie. La Sezione ha esaminato in via preliminare i requisiti di ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, agli enti locali la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica. Sul piano soggettivo il requisito è soddisfatto, essendo la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, ai sensi dell’art. 50 TUEL.

Quanto all’ammissibilità oggettiva, la Sezione richiama il consolidato orientamento secondo cui la materia di contabilità pubblica non può ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili, ma non può nemmeno investire qualsiasi attività dell’ente con riflessi finanziari o patrimoniali. Diversamente, le Sezioni regionali diventerebbero organi di consulenza generale, in contrasto con la funzione di controllo, che deve restare terza e imparziale. La contabilità pubblica va quindi intesa come riferita alla normativa e agli atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria, restando distinta dalla fase sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo.

Viene richiamata la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, poi specificata dalle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 e dalla Sezione delle Autonomie n. 17/SEZAUT/2020/QMIG. La funzione consultiva non può esplicarsi su singoli fatti gestionali di pertinenza dell’amministrazione, perché ciò immetterebbe la Corte nei processi decisionali degli enti territoriali.

Nel caso concreto, il quesito non individua una problematica giuridica astratta: la Sezione dovrebbe pronunciarsi sull’adozione di uno specifico atto gestionale. A fronte della possibile interferenza con il controllo demandato alla magistratura contabile, e in particolare alla medesima Sezione già investita della richiesta, la funzione consultiva diviene recessiva. La Sezione ricorda di aver già osservato, nella deliberazione n. 153/2023/PRSP sui rendiconti dell’ente, che la preclusione dei programmi di spesa non coperti è funzionale al mantenimento o al ripristino degli equilibri e al fine di garantire la continuità dei servizi. La richiesta si sovrappone così alle valutazioni gestionali che l’ente deve porre in essere in concreto a seguito della deliberazione n. 88/2024, con la quale sono state ritenute inidonee le misure correttive attuate.

La Sezione dichiara pertanto la richiesta di parere oggettivamente inammissibile, perché riferita a un fatto gestionale concreto, e dispone la trasmissione della deliberazione al Comune per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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