Cessazione materia del contendere e spese per soccombenza virtuale INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 31 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, dichiarata per satisfazione sopravvenuta della pretesa, non preclude la condanna alle spese della parte resistente quando l’adempimento sia intervenuto solo dopo il deposito del ricorso. In tale ipotesi opera il principio di soccombenza virtuale, che consente al giudice contabile di porre le spese di lite a carico dell’ente che, pur avendo riconosciuto il diritto, vi ha provveduto in forza della iniziativa giudiziale del ricorrente. La liquidazione segue i parametri di dispositivo, con distrazione a favore del difensore che abbia formulato apposita richiesta antistataria.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo della propria pensione ai sensi del d.P.R. n. 57/2022, con corresponsione delle differenze tra quanto percepito e quanto dovuto in ragione dell’adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Costituendosi, l’INPS ha comunicato di aver riliquidato il trattamento con applicazione dell’adeguamento contrattuale e di aver posto in pagamento gli arretrati, con interessi legali, unitamente alla rata di dicembre 2024, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Analoga richiesta ha formulato il ricorrente, che ha però invocato la soccombenza virtuale per ottenere la condanna dell’ente alle spese, con distrazione all’avvocato antistatario. L’INPS ha insistito per la compensazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico delle pensioni rileva che dagli atti versati in giudizio e per concorde dichiarazione delle parti risulta l’effettiva sopravvenuta satisfazione della pretesa del ricorrente: l’INPS ha calcolato gli arretrati e aggiornato il trattamento pensionistico, così integrando i presupposti della cessazione della materia del contendere.

Il nodo del contendere residuo attiene esclusivamente al regolamento delle spese. Sul punto il giudice osserva che l’esecuzione satisfattiva dell’INPS è avvenuta soltanto a seguito del ricorso introduttivo del presente giudizio: la condotta dell’ente non è dunque spontanea, ma determinata dalla domanda giudiziale.

Da tale premessa discende l’applicazione del principio di soccombenza virtuale. Sebbene la lite si chiuda con una pronuncia di rito e non con l’accertamento del diritto, la posizione processuale delle parti va valutata in chiave ipotetica: chi avrebbe visto riconosciute le proprie ragioni se il giudizio fosse proseguito. Poiché l’INPS ha riconosciuto la fondatezza della pretesa solo dopo l’instaurazione del processo, la parte ricorrente risulta virtualmente vittoriosa.

Su questa base il giudice condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione a favore dell’avvocato antistatario che l’ha espressamente richiesta.

Il dispositivo dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS alle spese, con liquidazione in favore del difensore antistatario e trasmissione degli atti alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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