Pensione privilegiata: nesso causale con il servizio escluso dalla CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 359 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al trattamento pensionistico privilegiato ordinario del dipendente statale civile, disciplinato dall’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, presuppone che le infermità o le lesioni riscontrate siano dipendenti da causa o concausa di servizio e che da esse derivi una menomazione dell’integrità personale ascrivibile alle tabelle annesse alla legge n. 313/1963, con conseguente inabilità al servizio. Il requisito della dipendenza da causa di servizio e quello dell’idoneità della menomazione alla categoria pensionistica costituiscono presupposti distinti e concorrenti, entrambi necessari. La verifica del nesso eziologico ha natura squisitamente tecnica e può essere affidata al Collegio medico legale del Ministero della Difesa, Sezione speciale presso la Corte dei conti. Il giudice, ove condivida le conclusioni del consulente, rigetta il ricorso quando non risulti provata la derivazione delle patologie dall’attività lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di un’amministrazione statale addetto ai servizi di supporto presso una soprintendenza archeologica, era stato collocato a riposo per accertata inidoneità totale e permanente a proficuo lavoro. Con ricorso ha impugnato il decreto ministeriale con cui, in esito alla sua istanza, era stata negata — in conformità al parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio — la dipendenza delle infermità dal servizio prestato. Ha chiesto il riconoscimento di tale dipendenza, la declaratoria del diritto a pensione privilegiata ed equo indennizzo, con arretrati e accessori.
Dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Istituto previdenziale e l’acquisizione del fascicolo amministrativo, il giudice ha disposto l’acquisizione del parere del Collegio medico legale del Ministero della Difesa, Sezione speciale presso la Corte dei conti, sui requisiti di dipendenza e di effetto inabilitante.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la dipendenza dal servizio, oltre all’effetto inabilitante, delle infermità che avevano determinato il collocamento a riposo. Il giudice richiama anzitutto la disciplina dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 e seguenti, secondo cui l’insorgenza del diritto al trattamento privilegiato esige che le infermità siano dipendenti da fatti di servizio, che questo ne sia causa o concausa determinante, e che il soggetto abbia riportato menomazioni ascrivibili alle tabelle A o B della legge n. 313/1963, divenendo per ciò inabile al servizio.
La verifica di tali requisiti presenta natura tecnica e viene affidata al Collegio medico legale quale ausiliario del giudice. Il parere acquisito ricostruisce la vicenda sanitaria del ricorrente: la poliomielite contratta in epoca infantile, con esiti permanenti a carico dell’arto inferiore sinistro e successivi interventi correttivi; l’insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva con disturbo dell’adattamento; la presa in carico presso strutture specializzate circa dieci anni dopo; il giudizio di idoneità espresso in sede medico-legale e, poi, quello di inidoneità totale e permanente al proficuo lavoro.
Sul piano causale, il Collegio esclude che l’attività lavorativa abbia potuto agire, anche solo come concausa, nel determinismo delle patologie. Quanto al quadro spondiloartrosico e scoliotico, l’evoluzione è ricondotta in via preponderante agli esiti della malattia infettiva contratta a dodici mesi di vita, con meccanismi di compenso posturale; il criterio cronologico risulta insoddisfatto, essendo la problematica anteriore all’età lavorativa. Quanto alla patologia psichiatrica, essa era già presente all’inizio dell’attività lavorativa e si è poi cronicizzata; le mansioni svolte non implicavano un surmenage psico-cognitivo e ambientale tale da costituire elemento causale indispensabile.
Il giudice dichiara di condividere tali considerazioni medico-legali. Esse escludono la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 per l’attribuzione del trattamento invocato, della cui ricorrenza in concreto non è stata del resto addotta prova efficace. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite, avendo la questione richiesto approfondimenti istruttori per la sua definizione.
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Nota della Redazione
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