Pensione Polizia di Stato oltre 20 anni no ricalcolo art 54 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 349 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973 non trova applicazione nei confronti del dipendente cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità contributiva e il cui trattamento pensionistico sia già stato liquidato con il sistema retributivo. In tale ipotesi nessuna attività di rideterminazione del trattamento è prospettabile, né attraverso il criterio invocato né mediante il sistema di computo misto. La relativa domanda di riliquidazione deve pertanto essere respinta, con conferma integrale del calcolo già operato dall’ente previdenziale. Restano assorbite le ulteriori questioni, comprese quelle fondate sul richiamo all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, ritenuto inconferente e privo di fondamento.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato in quiescenza con decorrenza 1.4.2020 con la qualifica di ispettore superiore della Polizia di Stato, ha adito la Corte dei conti per ottenere il ricalcolo della pensione in godimento. Esponeva di aver maturato un’anzianità contributiva di quarantasei anni, nove mesi e diciassette giorni.
La pretesa si fondava sull’applicazione del più favorevole criterio dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, in luogo del sistema contributivo e misto applicato dall’INPS, con conseguente rideterminazione dell’importo e corresponsione degli arretrati dalla data di collocamento in quiescenza. L’INPS, costituitosi, ha chiesto il rigetto con condanna alle spese. All’udienza pubblica il difensore dell’Istituto si è riportato alla memoria depositata. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha ricostruito la posizione del ricorrente sulla base della documentazione in atti, dalla quale emerge che alla data del 31.12.1995 lo stesso possedeva oltre venti anni di servizio utile, precisamente ventuno anni, tre mesi e cinque giorni, circostanza peraltro ammessa dal medesimo in ricorso.
Su questo dato si innesta la regola di diritto già affermata dalla giurisprudenza contabile. Le Sezioni Riunite n. 1/2021 hanno stabilito la non applicabilità dell’art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/73 a coloro i quali siano cessati dal servizio con oltre venti anni di servizio e di contributi e il cui trattamento risulti già liquidato con il sistema retributivo.
Da tale principio deriva, come rimarcato anche dall’INPS, l’impossibilità di qualunque attività di rideterminazione del trattamento in favore del ricorrente attraverso il sistema di computo misto. Il criterio invocato non è dunque utilizzabile per rivedere il calcolo già effettuato.
Conseguentemente il Giudice ha ritenuto inconferente e privo di fondamento il richiamo di parte ricorrente sia alle disposizioni dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/73 sia a quelle dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/97, senza necessità di ulteriore esame delle altre questioni, che sono state assorbite.
Il ricorso è stato pertanto respinto. Le spese di lite, liquidate in euro 300,00 in favore dell’INPS, seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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