Inammissibile il regolamento di competenza avverso il rigetto dell’istanza di riunione (Cass. civ. Sez. II n. 1570 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice accoglie o rigetta l’istanza di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla translatio iudicii. Esso non è pertanto impugnabile con il regolamento di competenza. La medesima natura meramente ordinatoria, finalizzata all’esclusiva progressione del processo, rende la decisione sull’istanza di riunione insuscettibile di impugnazione anche con il ricorso per cassazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso tale provvedimento.
Il Fatto
Due ricorrenti, il primo nella qualità di legale rappresentante di una società, hanno proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Teramo, in data 4.05.2023, nel procedimento di opposizione a un’ordinanza ingiunzione emessa per violazione dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, ha respinto l’istanza di riunione per connessione al processo pendente presso lo stesso Tribunale, avente ad oggetto l’opposizione ad altra ordinanza ingiunzione per analoga violazione.
I ricorrenti hanno dedotto la carenza di motivazione e l’erroneità della decisione per l’esistenza dei presupposti della riunione. La Provincia resistente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, comma 5, cod. proc. civ. e ulteriore memoria in prossimità dell’adunanza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della impugnabilità del provvedimento che decide sull’istanza di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Richiamando il proprio indirizzo uniforme, la Corte afferma che il provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di riunione costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, poiché non implica soluzioni di questioni relative alla translatio iudicii. Esso non è quindi impugnabile con il regolamento di competenza, come affermato nella giurisprudenza richiamata (Cass. n. 7446/2001 e Cass. n. 1309/2006).
La Corte aggiunge che, proprio in quanto provvedimento meramente ordinatorio e finalizzato all’esclusiva progressione del processo, la decisione sull’istanza di riunione è comunque insuscettibile di impugnazione con il ricorso per cassazione (Cass. n. 8757/2015 e, da ultimo, Cass. n. 2984/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della resistente. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del medesimo articolo, se dovuto.
Nota della Redazione
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