Fallimento del defunto: improcedibile il ricorso senza prova della notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 12691 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che decide sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l.fall., il ricorrente è tenuto a depositare, a pena di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, ovvero la prova della comunicazione integrale effettuata dalla cancelleria, oppure ad allegare che tale adempimento non è stato eseguito. Il mero silenzio sul punto non supera la presunzione che l’ufficio fallimentare abbia ottemperato al dovere di comunicare tempestivamente il testo integrale del provvedimento, con decorrenza del termine breve di trenta giorni. Resta preclusa alla Corte ogni verifica officiosa della tempestività del ricorso, non potendo essa supplire all’inosservanza di un onere posto a carico della parte.
Il Fatto
Nel 2020 il Tribunale ha dichiarato il fallimento di un imprenditore già defunto, titolare di una ditta individuale, su separate istanze di due dipendenti. Il figlio del fallito ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. chiedendo la revoca della sentenza, per essere stata l’istanza notificata al curatore speciale nominato dal Tribunale anziché agli eredi, senza ragioni d’urgenza ed essendo nota l’esistenza di eredi legittimi.
La Corte d’appello ha rigettato il reclamo, richiamando l’orientamento per cui, nel fallimento dichiarato entro l’anno dalla morte dell’imprenditore, non è obbligatoria l’audizione dell’erede nella fase prefallimentare, salvo che questi sia o divenga a sua volta imprenditore commerciale. Il ricorrente ha impugnato la decisione in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio, in via pregiudiziale, l’improcedibilità del ricorso, assorbente rispetto ai motivi e all’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Il ricorso risulta notificato a mezzo PEC nel maggio 2021; il ricorrente si limita a indicare la data di emissione e di deposito della sentenza impugnata, senza precisare se e quando essa sia stata comunicata o notificata a cura della cancelleria, né allega che l’adempimento sia mancato.
Dagli atti non risulta acquisita la copia autentica della sentenza munita di relazione di notificazione, il cui deposito è prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. a pena di improcedibilità. Non è decisiva l’attestazione del controricorrente sulla conformità della copia prodotta, poiché la ripetizione della formula di pubblicazione non esclude che la sentenza sia stata comunicata in pari data, donde l’eventuale tardività del ricorso.
Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui, contro la sentenza di rigetto del reclamo fallimentare, il ricorrente deve produrre la copia notificata o comunicata ovvero allegare l’inerzia della cancelleria, poiché il mero silenzio non vale a superare la presunzione che l’ufficio abbia ottemperato all’adempimento. Il congegno dell’art. 18, commi 12, 13 e 14, l.fall. impone la notificazione della sentenza a cura della cancelleria, con termine breve di trenta giorni; il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. opera solo nell’ipotesi patologica di inosservanza di quel dovere, che va diligentemente dedotta.
È irrilevante la distinzione tra notificazione e comunicazione, poiché nel procedimento fallimentare la conoscenza legale del provvedimento è assicurata dalla trasmissione del testo integrale anche a mezzo PEC, ora imposta dall’art. 45 disp. att. cod. proc. civ.. Il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ. riguarda le sole notificazioni su impulso di parte e non incide sulle norme speciali che impongono la notificazione a cura della cancelleria.
La Corte esclude infine il contrasto con l’art. 6, § 1, CEDU, richiamando la giurisprudenza europea sulla legittimità delle limitazioni del diritto di accesso a una giurisdizione superiore, purché i requisiti formali siano chiari, prevedibili e proporzionati. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con condanna alle spese e distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.