Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 3117 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, rimanendo preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. È pertanto inammissibile il ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il G.I.P. del Tribunale di Pavia aveva condannato l’imputato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 3.100,00 di multa in ordine a reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge in ordine alla ricorrenza della sua responsabilità penale per i delitti di cessione di sostanze stupefacenti ascrittigli.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il principio richiamato è consolidato: il giudice di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto, il cui apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito, né la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali integra un vizio di legittimità (Sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).
La Corte osserva che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. operata dalla legge n. 46/2006, la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione è rimasta immutata: al giudice di legittimità restano preclusi la pura rilettura degli elementi di fatto e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione (Sez. V n. 17905 del 23/03/2006, Baratta). In sede di legittimità non sono dunque consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. VI n. 22445 del 08/05/2009, Candita).
Su questa base il ricorrente, in realtà, invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.
All’inammissibilità del ricorso conseguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. sent. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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