Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza critica argomentata (Cass. pen. Sez. VII n. 519 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La doglianza non dedotta con i motivi di appello è tardiva e, come tale, inammissibile in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 28.06.2023, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 10.11.2019 per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con pena di sette mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, previa equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla recidiva.

L’imputato ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., per non essere stato rinvenuto alcun elemento da cui inferire la destinazione allo spaccio dello stupefacente, e lamentando la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. Il ricorso, illustrato da memoria difensiva, è stato dichiarato inammissibile.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo relativo al giudizio di colpevolezza. La censura ripropone, senza aggiungere argomenti, la doglianza già formulata con l’atto di appello e motivatamente disattesa dalla Corte territoriale. Ne deriva l’inammissibilità, perché un ricorso siffatto non è specifico ma soltanto apparente, non assolvendo la funzione di critica argomentata della decisione impugnata.

Nel caso concreto la Corte territoriale aveva indicato analiticamente gli elementi dai quali desumere la destinazione allo spaccio: il rinvenimento dello stupefacente in tre luoghi distinti, il quantitativo idoneo a ricavare 313 dosi singole, l’assenza di attività lavorativa dell’imputato e la mancata dimostrazione di uno stato di abituale assunzione. Si tratta, osserva la Suprema Corte, di una motivazione che fa buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il richiamo è al principio secondo cui va annullata la sentenza di condanna che accerti la finalità di spaccio facendo ricorso al solo dato ponderale della sostanza detenuta, omettendo di valutare le modalità comportamentali dell’imputato astrattamente idonee a giustificare una destinazione ad uso esclusivamente personale. Nel caso di specie tali circostanze risultano invece debitamente analizzate, con la conseguenza che il motivo non può trovare accoglimento.

Quanto alla censura sulla violazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte la dichiara inammissibile per tardività. Dal riepilogo dei motivi di appello, non contestato, emerge infatti che la questione della particolare tenuità del fatto non era stata dedotta in quella sede. Il Collegio ricorda che il riepilogo dei motivi è contestabile a pena di inammissibilità ove non conforme agli stessi, ma nel caso concreto nessuna contestazione è stata mossa, con la conseguenza che la doglianza risulta proposta per la prima volta in cassazione.

Il ricorso è dunque complessivamente inammissibile. Non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto l’impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale n. 186 del 13.06.2000. Da ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *