Ricorso inammissibile se non impugna tutte le autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 8821 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggerne la decisione sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza. Le censure, quand’anche fondate, non potrebbero condurre all’annullamento della pronuncia, stante la definitività delle altre ragioni non impugnate. Il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio, ma si configura come rimedio impugnatorio a critica vincolata, con cognizione delimitata dall’ambito della denuncia. La specificità del motivo non è assolta dal mero richiamo dei motivi di appello.
Il Fatto
La vicenda muove dall’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di riqualificazione, in termini di cessione di azienda, di un contratto concluso tra due società. Il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per violazione del ne bis in idem, rilevando che la pretesa impositiva era già stata oggetto di separata impugnazione.
La Commissione tributaria regionale, con sentenza depositata l’11 gennaio 2018, ha dichiarato a sua volta inammissibile l’atto di riassunzione del processo, ritenuto privo di specifici motivi di impugnazione, e ha confermato la decisione di primo grado sul ne bis in idem. Le società ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi incidente sull’ammissibilità: da un lato, l’inammissibilità dell’atto di riassunzione per difetto di motivi specifici; dall’altro, la conferma dell’inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del ne bis in idem. Quest’ultima ragione emerge chiara e inequivoca, involgendo una questione pregiudiziale di rito e non il merito della pretesa impositiva.
I ricorrenti censurano specificamente solo la prima delle due rationes, senza articolare alcuna doglianza sull’autonoma ragione fondata sulla violazione del ne bis in idem. La questione relativa alla insussistenza di tale violazione è dedotta esclusivamente a sostegno del terzo e del quarto motivo, quindi solo sotto le censure che investono il difetto di specificità dei motivi di appello.
La Corte richiama il principio per cui il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio, caratterizzandosi come rimedio a critica vincolata. Ove la decisione si fondi su ragioni autonome e singolarmente idonee a sorreggerla, l’omessa impugnazione di tutte rende inammissibili le censure sulle singole ragioni dedotte, poiché queste non potrebbero condurre all’annullamento stante la definitività delle altre.
La Corte afferma inoltre che la specificità del motivo di ricorso non è assolta dal mero richiamo dei motivi di appello, modalità che rende impossibile individuare la critica rivolta a una parte identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Quanto alle spese, non si provvede alla loro regolazione in difetto di attività difensiva della parte resistente. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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