Motivazione apparente della CTR sui versamenti bancari ingiustificati (Cass. civ. Sez. V n. 5195 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione solo apparente, e quindi nulla per error in procedendo, la sentenza della Commissione tributaria regionale che si limiti ad affermare la irrilevanza dell’indeterminatezza della girata degli assegni, senza spiegare le ragioni per cui da tale circostanza consegua la giustificazione dei versamenti. La motivazione è graficamente esistente ma non rende percepibile il fondamento della decisione quando omette di chiarire su quali prove si è fondato il convincimento e con quali argomentazioni si è pervenuti alla determinazione assunta, lasciando all’interprete il compito di integrarla. Nel giudizio tributario, una volta accertati versamenti ingiustificati su conti correnti riferibili al contribuente, il giudice di merito deve verificare, alla luce della documentazione in atti, se sia stata fornita la prova della natura delle movimentazioni, per ogni singolo versamento, non essendo sufficiente il richiamo alla indeterminatezza della girata.
Il Fatto
Una società contribuente, operante nella compravendita di beni immobili propri, era sottoposta a verifica fiscale per gli anni d’imposta 2007 e 2008. Dall’indagine sui conti correnti emergevano versamenti ingiustificati: nove assegni bancari per complessivi euro 49.140,00 nell’anno 2007 e cinque assegni per euro 18.850,00 nell’anno 2008, tutti privi di girata. Il legale rappresentante offriva dapprima una giustificazione (assegni ricevuti e ceduti alla società senza girata), poi una diversa (finanziamenti di tutti i soci). La procedura di accertamento con adesione si concludeva negativamente per mancata partecipazione della contribuente.
L’Ufficio notificava pertanto avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per Ires, Irap e IVA. La contribuente impugnava, sostenendo di aver costruito un manufatto per la rivendita con finanziamenti dei soci, e che il cantiere era stato sequestrato, di modo che sarebbe venuta meno la presunzione di maggior reddito. Il primo grado respingeva il ricorso; la CTR della Campania, Sez. staccata di Salerno, lo accoglieva parzialmente in relazione all’unico cantiere aperto ma non attivo. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi; la società rimane intimata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Amministrazione denuncia la motivazione apparente in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. La Corte riqualifica il motivo secondo il paradigma del n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., richiamando il principio per cui l’erronea intitolazione del motivo non ne impedisce la riqualificazione, purché dall’articolazione del motivo sia individuabile il vizio denunciato (Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 4036 del 20.02.2014).
Nel merito il motivo è fondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato sul vizio di motivazione meramente apparente: esso ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito, non chiarisce su quali prove ha fondato il convincimento e con quali argomentazioni è pervenuto alla decisione, così non consentendo di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze del tutto prive di motivazione in senso grafico o con contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 07.04.2014), ma anche quelle con motivazione solo apparente, che non consente di comprendere le ragioni e l’iter logico seguito (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 03.11.2016).
La Corte ricorda inoltre il riparto dell’onere probatorio in materia di indagini bancarie: ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, i dati dei conti determinano una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare, con prova analitica per ogni versamento, che gli elementi desumibili dalla movimentazione non sono riferibili a operazioni imponibili; ciò vale anche in tema di IVA, ai sensi dell’art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. n. 633/1972.
Nella fattispecie la CTR muove dalla mancata contestazione del sequestro dell’unico cantiere, ma oblitera l’altra circostanza, parimenti incontestata, dei versamenti senza giustificazione né girata, ripetuti tredici volte in due anni. I giudici di merito avrebbero dovuto verificare se fosse stata fornita la prova della natura di dette movimentazioni. La motivazione è quindi solo graficamente esistente, ben al di sotto del minimo costituzionale, perché nulla dice sulle questioni oggetto dei fatti emersi, tra cui la girata “dimenticata” per tredici volte e le giustificazioni contrastanti dei soci.
Il primo motivo è accolto; il secondo, sulla violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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