Prova dell’effettiva introduzione dei beni nel territorio Ue (Cass. civ. Sez. V n. 9486 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di I.V.A., ove l’Amministrazione finanziaria contesti la non imponibilità della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso per difetto del presupposto della introduzione degli stessi nel territorio di altro Stato membro, richiesto dall’art. 41, comma 1, lett. a), del d.l. n. 331/1993, conv. con mod. dalla l. n. 427/1993, grava sul cedente la prova di tale introduzione. Non è sufficiente, a tal fine, aver richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario da altro Stato membro, trattandosi di adempimenti formali prescritti per agevolare il successivo controllo. È invece necessario che il cedente verifichi, con la diligenza dell’operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte sotto il profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificò a una società tre avvisi di accertamento per I.V.A. relativi agli anni di imposta 2004, 2005 e 2006, conseguenti all’ascrizione alla contribuente della partecipazione ad una frode intracomunitaria. La società impugnò gli atti davanti alla C.T.P. di Ragusa che, previa riunione, rigettò i ricorsi. La contribuente propose appello e la C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, accolse il gravame, osservando che la società aveva dimostrato la cessione delle merci fuori dal territorio italiano, non essendo contestato che il cessionario straniero fosse dotato di partita I.V.A. e di numero di identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza.

Avverso tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre la società è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il terzo motivo, con cui l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, avendo la C.T.R. motivato mediante relatio integrale ad argomentazioni di parte. Il motivo è infondato: nel processo civile e tributario la sentenza che si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza nulla aggiungere, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino chiare, univoche ed esaustive, non essendo imposta l’originalità dei contenuti né delle modalità espositive (richiamate Sezioni Unite n. 642 del 2015 e Sez. V n. 29028 del 2022).

Neppure è ravvisabile, nella specie, una ipotesi di motivazione apparente, avendo i giudici di appello chiarito le ragioni sottese alla ritenuta configurabilità di un’operazione infracomunitaria; altra questione è se tale motivazione sia corretta.

Il primo motivo, fondato su violazione dell’art. 8 e 21 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 41 e 58 del d.l. n. 331/1993, è accolto. La Corte ricorda l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di I.V.A., quando l’Amministrazione contesti il difetto del presupposto dell’introduzione dei beni nel territorio di altro Stato membro, grava sul cedente la prova dello stesso. Non è sufficiente aver ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione del cessionario, perché si tratta di adempimenti formali; è necessario che il cedente verifichi, con la diligenza dell’operatore commerciale professionale, l’affidabilità sostanziale della controparte, secondo una valutazione riservata al giudice di merito (richiamate Sez. V n. 13457 del 2012 e Sez. V n. 29498 del 2020).

La C.T.R. ha disatteso tali principi, ritenendo sufficiente il possesso, in capo al cessionario, della partita I.V.A. e del codice identificativo, laddove la mera sussistenza di siffatti requisiti formali non sopperisce alla mancanza di prova, pur sempre gravante sul contribuente cedente, del trasporto e della consegna della merce ai clienti intracomunitari.

Segue l’assorbimento del secondo motivo e la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. st. di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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