Inammissibile il ricorso che non riproduce gli atti su cui si fonda (Cass. civ. Sez. III n. 6637 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, codificato dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o dell’atto processuale su cui fonda il motivo, per la parte di interesse, e se ne segnala specificamente la presenza negli atti del giudizio di merito. La mera affermazione di avere prodotto l’atto in primo grado non basta. L’esigenza di non interpretare la regola in modo troppo formalistico, affermata dalla Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, non elimina l’onere di allegazione. La carenza dell’esposizione dei fatti di causa determina l’inammissibilità dell’intero motivo, anche nella parte in cui denuncia l’error in iudicando.
Il Fatto
Due fideiussori, insieme con un terzo, avevano garantito il debito di una società verso una banca. Dopo avere estinto l’esposizione, agivano in regresso contro il co-fideiussore per ottenere la sua quota, deducendo che la somma complessivamente incassata dalla creditrice superava di gran lunga la quota ideale di ciascuno.
Il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Lecce riformava integralmente la decisione, ritenendo che la transazione parziaria del co-fideiussore avesse ridotto il debito solidale anche della sua quota ideale, con conseguente scioglimento del vincolo solidale del solvente. I fideiussori soccombenti ricorrono per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione delle norme sulla fideiussione e sulla solidarietà.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il motivo muovendo da un rilievo preliminare e dirimente. Le argomentazioni dei ricorrenti sarebbero astrattamente fondate solo se fossero provati due assunti di fatto: che la transazione fosse successiva al pagamento del debito garantito e che essa riguardasse il credito oggetto del decreto ingiuntivo e non la fideiussione prestata dal coobbligato.
Tali assunti sono però affermati in modo del tutto assertivo. Il ricorso non mette questa Corte nella condizione di comprendere il rapporto tra la procedura esecutiva promossa dalla banca e la citazione con cui era stata spiegata azione di simulazione e revocazione di un atto di compravendita, proprio quella controversia che il co-fideiussore aveva transatto con il versamento della somma.
I ricorrenti si limitano a richiamare la transazione e la nota ricognitiva, affermando che erano state prodotte e allegate al fascicolo di primo grado. Per la Corte ciò non basta a integrare l’onere dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Neppure è sufficiente l’affermazione secondo cui l’anteriorità emergerebbe per tabulas.
Il Collegio richiama la lettura convenzionalmente orientata del principio. La Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, ha indicato come fine legittimo dell’autosufficienza la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità, la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, investendo la Corte del compito di non farne un’interpretazione troppo formale che limiti l’accesso al giudice.
Su questa base la Corte richiama le Sezioni Unite n. 8950 del 2022: il requisito è soddisfatto quando la parte riproduce il contenuto degli atti su cui si fonda il ricorso, per la parte di interesse, e ne segnala con chiarezza la presenza nel giudizio di merito, anche indicando i riferimenti idonei a identificare la fase in cui sono stati prodotti, in ottemperanza all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il motivo è pertanto inammissibile. La Corte aggiunge che non ricorrono neppure i presupposti della violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché ciò che si assume omesso è l’esame di elementi istruttori e non di fatti, e non sono stati rispettati gli oneri di allegazione richiesti dai precedenti in tema. L’inammissibilità del primo ordine di censure travolge il motivo anche nella parte in cui denuncia l’error in iudicando. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato.
Nota della Redazione
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