Inammissibile il ricorso su esclusione della particolare tenuità e delle pene sostitutive (Cass. pen. Sez. VII n. 6159 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non sindaca la valutazione con cui il giudice di merito esclude la sussistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto, quando la relativa motivazione sia logicamente congrua e dia conto della retrodatabilità della condotta e della sua oggettiva gravità. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. L’art. 58 della legge n. 689 del 1981 non richiede la procura speciale per la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Il Fatto
Il ricorrente ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma parziale della decisione di primo grado, lo aveva condannato per il delitto di cui all’art. 391 ter cod. pen. Con i motivi di ricorso eccepiva violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’omesso riconoscimento dei presupposti dell’art. 131 bis cod. pen. e alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
La questione approdava in legittimità perché la Corte territoriale aveva escluso sia la particolare tenuità del fatto sia l’accesso alle pene sostitutive, e il ricorrente censurava entrambe le statuizioni.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano reiterativi delle doglianze già proposte in appello e comunque del tutto generici, oltre che manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, la Corte di appello aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., evidenziando da un lato che il possesso illecito dell’apparecchio telefonico cellulare era certamente retrodatabile rispetto al suo rinvenimento in possesso dell’imputato, e dall’altro che la condotta risultava oggettivamente grave.
La gravità era desunta anche dalla condizione di collaboratore di giustizia che il predetto aveva da poco assunto, condizione che avrebbe dovuto indurlo a tenere una condotta ispirata a lealtà e correttezza. La Corte ha qualificato tale motivazione come certamente non illogica e dunque non sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata conversione della pena detentiva nella multa, la Corte lo ha parimenti ritenuto manifestamente infondato. Ha premesso che non è condivisibile l’argomentazione della Corte territoriale sulla pretesa preclusione derivante dalla mancata allegazione, da parte del difensore, di procura speciale, dal momento che l’art. 58 della legge n. 689 del 1981 non richiede tale atto in riferimento alla richiesta in esame.
Tuttavia, la sentenza impugnata aveva escluso la possibilità di disporre la sostituzione richiesta in ragione dei precedenti penali a carico dell’imputato, emergenti dalla motivazione della sentenza di primo grado, nella quale si dà atto che essi ostano alla concedibilità della sospensione condizionale della pena. Si tratta, secondo la Corte, di motivazione adeguata, anche a fronte della genericità del motivo di appello sul punto.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nella valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudizio, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16.02.2024, Tornese, Rv. 286031-01).
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 391-ter c.p. – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti