Ricorso in cassazione inammissibile contro sentenza equitativa del giudice di pace (Cass. civ. Sez. III n. 16849 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., costituisce l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, oltre alla revocazione per motivi ordinari. La sentenza equitativa del giudice di pace non è pronunciata in grado di appello né in unico grado, essendo appellabile sia pure per motivi limitati: essa pertanto non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dalla norma. Il ricorso è inammissibile anche quando il ricorrente non deduca e comprovi, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che la sentenza sia stata resa in un rapporto giuridico relativo a contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi dell’art. 1342 cod. civ.
Il Fatto
Il giudice di pace aveva accolto la domanda di accertamento negativo del credito per canoni idrici relativi a due annualità, avanzata dall’utente nei confronti di un comune, dichiarando non dovuto l’importo indicato in fattura per intervenuta prescrizione, in applicazione del termine biennale introdotto dalla legge n. 205/2017.
Il comune ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della medesima legge per avere il giudice a quo applicato il termine biennale a un corrispettivo divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era stata resa su una domanda tesa alla dichiarazione dell’intervenuta prescrizione del credito oggetto della fattura e che il ricorrente non aveva dedotto né comprovato che la decisione fosse stata pronunciata nell’ambito di un rapporto giuridico relativo a contratti conclusi mediante moduli o formulari.
La questione non attiene al merito del termine prescrizionale, ma al mezzo di impugnazione esperibile. La Corte ha richiamato l’assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e la nuova disciplina delle sentenze appellabili e ricorribili per cassazione.
Riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, fatta eccezione per la revocazione per motivi ordinari. La conclusione si giustifica in forza della lettura dell’art. 360 cod. proc. civ., che ammette il ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado.
La sentenza equitativa del giudice di pace, essendo appellabile sia pure per motivi limitati, è sentenza di primo grado e sfugge all’ambito di applicazione dell’ultimo comma dello stesso art. 360, che pertiene alle sentenze e ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso sostanziale, per i quali non sia previsto alcun mezzo di impugnazione.
La Corte ha richiamato sul punto Cass., Sez. Un., n. 10063 del 2020, Cass., Sez. Un., n. 27339 del 2008, Cass., Sez. III, n. 13019 del 2007 e, da ultimo, Cass., Sez. III, n. 9870 del 2024. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo la pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva dell’intimato, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.