Cumulo tra imposta di pubblicità e canone concessorio senza regolamento CIMP (Cass. civ. Sez. V n. 16850 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In assenza del regolamento con cui il Comune, ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, istituisce il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, resta in vigore la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al d.lgs. n. 507/1993. Il prelievo tributario è cumulabile con il canone di locazione o di concessione commisurato all’effettiva occupazione del suolo pubblico, poiché il comma 7 dell’art. 9 d.lgs. n. 507/1993 espressamente non esclude tale cumulo. Il limite del 25% previsto dall’art. 62, comma 2, lett. d), opera solo per il CIMP, non per il canone concessorio, e non si estende alla sua determinazione. Il Piano generale degli impianti è atto generale di pianificazione e non fonte regolamentare idonea a sostituire l’imposta. L’annullamento giurisdizionale della tariffa CIMP, con efficacia erga omnes, ripristina la disciplina previgente.

Il Fatto

Una società presentava istanza di rimborso al Comune per canoni di pubblicità versati, a suo dire, in misura superiore al dovuto per gli anni 2009-2015. Sosteneva che la tariffa ordinaria dell’imposta, aumentabile dai Comuni entro il limite fissato dall’art. 11 legge n. 449/1997, fosse stata abrogata dall’art. 23 d.l. n. 83/2012 e che il Comune avesse applicato un’addizionale del 20% oltre al canone di locazione previsto dal Piano generale degli impianti, in luogo del CIMP.

Il silenzio-rifiuto sull’istanza veniva impugnato. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania confermava, escludendo che il Comune avesse istituito il CIMP e qualificando il prelievo come imposta comunale sulla pubblicità cui si aggiungeva un canone di locazione. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi, lamentando la violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997 e il superamento del limite del 25%.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, giudicandoli inammissibili prima ancora che infondati. Il titolo dell’istanza di rimborso era l’indebito correlato alla disciplina del CIMP, ma il giudice di merito aveva escluso che tale fattispecie impositiva si fosse realizzata, ravvisando l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità unita a un canone di locazione.

L’interpretazione dell’atto amministrativo è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata. La parte che ne denunci l’erronea lettura deve indicare i canoni ermeneutici violati, a pena di inammissibilità, ciò che nella specie non avviene.

Nel merito, il Collegio ribadisce che al Piano generale degli impianti va riconosciuta valenza essenzialmente pianificatoria, rientrando tra gli atti generali e non tra gli atti normativi. L’istituzione del CIMP avrebbe richiesto l’adozione di una conseguente disciplina regolamentare, che nella fattispecie non è stata emanata. In difetto del regolamento, trova applicazione la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità.

La Corte afferma inoltre la cumulabilità del prelievo tributario con il canone concessorio non tributario, per la diversità del titolo di pagamento, richiamando l’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993. L’annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell’ordinanza sindacale che aveva determinato le tariffe CIMP ha efficacia erga omnes e ripristina la disciplina dell’ICP, consentendone l’ultrattività dal 1° gennaio 2002.

Il limite del 25% di cui all’art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997 riguarda esclusivamente il CIMP e non può estendersi alla determinazione del canone per l’occupazione di spazi pubblici, dovuto in aggiunta all’imposta. Il terzo motivo, sulle modalità di calcolo del canone, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto né localizzato l’atto impositivo. Il difetto di giurisdizione è insussistente, poiché il CIMP è mera variante dell’imposta e le relative controversie spettano alle commissioni tributarie. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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