L’azione di simulazione non si prescrive mai, ma si prescrivono i diritti sul negozio dissimulato (Cass. civ. Sez. II n. 3246 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura – assoluta o relativa – dell’azione di simulazione che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è, ai sensi dell’art. 1422 c.c., imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l’esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l’interesse all’accertamento della simulazione del negozio apparente. (Rv. 677304-01)
Il Fatto
La figlia di un uomo deceduto aveva convenuto davanti al Tribunale di Bolzano la madre e i fratelli, sostenendo che un appartamento acquistato nel 1969 e intestato alla madre fosse in realtà del padre, come risultava da uno scritto autografo del 1973 in cui questi dichiarava che l’intestazione alla moglie era stata fatta “a meri fini fiscali”. Chiedeva quindi che il bene fosse ricompreso nell’asse ereditario e che fossero dichiarati nulli la divisione ereditaria e la donazione del 2006 con cui la madre aveva trasferito la nuda proprietà a uno dei figli. I convenuti eccepivano la prescrizione; la madre chiedeva a sua volta il rilascio dell’immobile, occupato dalla figlia con il marito e il figlio.
Il Tribunale, riuniti i giudizi, ha ritenuto prescritta la domanda di simulazione relativa, riferita a un atto del 1969, e ha ordinato il rilascio, qualificando l’occupazione come comodato precario. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha confermato: la domanda era di simulazione relativa, come tale non imprescrittibile; non vi era interposizione fittizia, perché il padre aveva voluto esattamente l’intestazione alla moglie; l’ipotesi dell’interposizione reale e quella del negozio fiduciario, proposte solo in appello, erano inammissibili. La figlia, il marito e il figlio hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 1414 c.c., e lo ritiene infondato: la dichiarata finalità “fiscale” dell’intestazione dimostra che il padre voleva proprio che il bene appartenesse alla moglie, per conseguire i relativi benefici; non vi è simulazione assoluta, perché gli effetti del contratto erano voluti, né interposizione fittizia, perché l’intestazione corrispondeva alla volontà del disponente. Inoltre, per far valere la simulazione dell’intestazione, l’attrice avrebbe dovuto provare la partecipazione all’accordo simulatorio anche del terzo venditore, mediante controdichiarazione scritta (Cass. n. 6451/2000; n. 22024/2007; n. 4738/2015; n. 27189/2024): questa autonoma ratio decidendi non è stata attinta dalla censura.
Quanto al primo e al quarto motivo, relativi alla prescrizione, la Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata. L’azione di simulazione, tanto assoluta quanto relativa, è sempre imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 c.c., perché diretta ad accertare la nullità del negozio apparente; il decorso del tempo può invece colpire i diritti che presuppongono il negozio dissimulato, facendo venire meno l’interesse all’accertamento della simulazione (Cass. n. 18025/2003; n. 19678/2013; n. 9401/2016). Non rileva, poi, che l’eccezione fosse stata formulata in modo generico: per sollevare la prescrizione basta una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare la pretesa avversaria, e una volta sollevata la questione il giudice individua d’ufficio termine iniziale e durata (Cass. n. 13606/2021; n. 23352/2025).
La correzione non porta però all’accoglimento: il rigetto della domanda di simulazione resta fondato sull’autonoma ragione della mancata prova dell’accordo trilaterale tra madre, padre e venditore, che non è stata utilmente censurata. Quando la decisione si regge su più rationes decidendi autonome, l’infondatezza delle censure contro una di esse rende inammissibili per difetto di interesse le altre (Cass. Sez. Un. n. 7931/2013).
Il terzo motivo è inammissibile: la domanda di accertamento dell’interposizione reale avrebbe potuto garantire all’erede al più un diritto di credito, non il recupero del bene all’asse ereditario, e la giurisprudenza invocata dai ricorrenti (Cass. n. 125/2019) riguarda il caso in cui si invoca la nullità del negozio dissimulato, mentre qui l’attrice voleva conservare gli effetti dell’acquisto del 1969 dirigendoli verso gli eredi del padre. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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