Ricorso per cassazione inammissibile avverso patteggiamento fuori dai casi di legge (Cass. pen. Sez. VII n. 9087 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile nei soli casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017. Sono deducibili esclusivamente i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. È pertanto inammissibile il ricorso che censuri la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, trattandosi di doglianza estranea al perimetro normativo e, nella specie, formulata in modo del tutto generico e privo di specificità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri, con sentenza dell’11 novembre 2024 resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione per il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., commesso il 23 dicembre 2023. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità della stessa.

La questione approda così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare l’ammissibilità dell’impugnazione rispetto ai limiti previsti per le sentenze di patteggiamento.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII muove dalla constatazione che il ricorso è proposto avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Trova quindi applicazione l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che circoscrive la ricorribilità per cassazione a un perimetro chiuso di motivi. La disposizione, introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, consente l’impugnazione solo per i vizi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il motivo articolato dal ricorrente non rientra in alcuna di tali ipotesi. Il ricorrente deduce la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, profilo che la norma non contempla tra quelli deducibili. La censura è inoltre formulata in termini del tutto generici, senza l’indicazione di alcun punto specifico della motivazione in cui emergerebbero i vizi denunciati.

Su questa duplice base la Corte dichiara l’impugnazione inammissibile: sia perché vertente su motivi non consentiti dal codice di rito, sia perché del tutto generica e priva di specificità, tanto da non indicare in modo preciso e comprensibile la natura della doglianza e le sue ragioni.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, richiamata la sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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