Atti arbitrari del medico esclusi se la frase è solo una constatazione (Cass. pen. Sez. VI n. 8628 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra l’atto arbitrario esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen. la frase non professionale pronunciata dal medico, quando essa si risolva in una cruda presa d’atto e non presenti profili di così marcata inurbanità e sconvenienza da risultare illegittima o arbitraria. La valutazione va condotta sugli elementi immediatamente motivanti la reazione, senza che rilievo possa assumere una colpa del sanitario solo assertivamente dedotta. La medesima condotta verbale non giustifica l’attenuante della provocazione quando la reazione dell’agente sia manifestamente sproporzionata, connotata da minacce e percosse. È illegale la pena che computi l’aumento per la continuazione in misura superiore ai limiti edittali del reato satellite, senza il ragguaglio tra pene eterogenee.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, aveva ridotto a mesi sei di reclusione la pena irrogata al ricorrente per i reati di cui agli artt. 341-bis, 581 e 612 cod. pen., commessi in danno di un medico che stava visitando la madre dell’imputato. I giudici di merito avevano escluso che nella condotta della persona offesa potessero ravvisarsi gli estremi degli atti arbitrari o di una provocazione giuridicamente rilevante.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo tre motivi: la violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità dell’art. 393-bis cod. pen.; in subordine, il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione; la mancata applicazione delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 segg. legge n. 689 del 1981. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato i motivi di ricorso infondati, ma ha rilevato d’ufficio un profilo di illegalità della pena. Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato la nozione ampia di atto arbitrario elaborata dalla Corte cost. n. 140 del 1998 e da Sez. 6 n. 7255 del 2021: l’esimente ricomprende non solo gli atti illegittimi e pervicacemente provocatori, ma anche quelli eccedenti dalle attribuzioni, per difetto di congruenza tra modalità e finalità della funzione.

Tale ricostruzione non ha però giovato al ricorrente. La Corte ha osservato che il giudizio deve fermarsi sulle condotte immediatamente motivanti la reazione, senza valorizzare profili di colpa del sanitario solo assertivamente dedotti, pur a fronte del decesso della madre dell’imputato intervenuto mesi dopo i fatti. L’espressione usata dal medico, benché non professionale, non presentava profili di così marcata inurbanità da potersi qualificare come illegittima o arbitraria, risolvendosi in una cruda presa d’atto.

Parimenti infondato è il motivo sull’attenuante della provocazione di cui all’art. 62, comma secondo, n. 6 cod. pen. Anche volendo distinguere gli elementi dell’esimente da quelli dell’attenuante — la Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 34089 del 2003 —, assumono rilievo dirimente la non piena sconvenienza dell’espressione e, soprattutto, la reazione manifestamente sproporzionata, esondante dal collegamento eziologico e psicologico con il fatto altrui. La valutazione non può fermarsi alle sole espressioni oltraggiose, ma deve considerare l’intera condotta, connotata da minacce e percosse in un crescendo di intensità e pericolosità.

Quanto alle pene sostitutive, la Corte territoriale aveva valutato i presupposti e li aveva esclusi sulla base di una non irragionevole considerazione del quadro personologico, connotato da plurimi precedenti anche della stessa indole, tali da non consentire un giudizio di affidabilità circa il rispetto delle prescrizioni.

Il profilo decisivo è però l’illegalità della pena rilevata d’ufficio. Per il delitto di percosse di cui all’art. 581 cod. pen. era stato computato, agli effetti dell’art. 81 cod. pen., un aumento di giorni sedici di pena detentiva. Ma il reato appartiene alla competenza del giudice di pace ed è punito con la sola pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio dell’art. 52 d.lgs. n. 274 del 2000. L’aumento è stato quindi applicato senza rispettare i limiti massimi della pena prevista e senza ragguaglio tra pene eterogenee, nonostante i criteri indicati da Sez. U n. 40983 del 2018. La sentenza è stata annullata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Perugia.

Nota della Redazione

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