Ricorso inammissibile: rinnovazione istruttoria e motivi devolutivi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 32404 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. L’esercizio di tale potere è discrezionale e si sottrae, per questa sua natura, allo scrutinio di legittimità, purché la decisione di rigetto esponga una struttura argomentativa che evidenzi l’esistenza di fonti sufficienti per una compiuta valutazione in punto di responsabilità. I motivi non devoluti al giudice di appello e introdotti per la prima volta con il ricorso per cassazione sono inammissibili per violazione del principio devolutivo. È parimenti inammissibile il motivo sul trattamento sanzionatorio che non indichi il concreto beneficio, in termini di riduzione della pena, derivante dall’eventuale accoglimento.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 09.12.2025, aveva confermato la condanna del ricorrente, riconoscendogli il ruolo di custode del capannone e di conducente dei veicoli del gruppo, con un contributo ritenuto stabile e consapevole — e non riducibile a mera connivenza — nell’ambito di una contestata ricettazione aggravata.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi: il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per la visione integrale delle videoriprese, la qualificazione delle condotte di apertura e chiusura del cancello, l’utilizzo delle sentenze di patteggiamento dei correi e dei fermi-immagine per l’elemento soggettivo, l’applicazione dell’aggravante e il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo relativo all’art. 603 cod. proc. pen., osservando che la questione era già stata devoluta al giudice dell’appello e che il ricorso si limita a reiterarla. La rinnovazione del dibattimento, anche parziale, in sede di appello ha carattere eccezionale e presuppone che il giudice non possa decidere allo stato degli atti.

Il potere di rinnovazione, per la sua natura discrezionale, si sottrae allo scrutinio di legittimità quando la decisione di rigetto presenti una struttura argomentativa che evidenzi l’esistenza di fonti sufficienti per una compiuta valutazione in punto di responsabilità, secondo il richiamato precedente delle Sez. 6 n. 40496 del 21/05/2009. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha congruamente motivato il rigetto, reputando sufficiente il compendio probatorio già acquisito — l’annotazione di polizia giudiziaria e i fermi-immagine allegati — e generica la richiesta di acquisizione integrale delle videoriprese.

Quanto al secondo e al terzo motivo, concernenti la qualificazione delle condotte e l’utilizzo delle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. e dei fermi-immagine, la Corte rileva che essi ripropongono le medesime argomentazioni di merito già sollevate in appello e puntualmente disattese. La Corte territoriale ha ritenuto attendibile il quadro indiziario desunto dalle sentenze di patteggiamento dei correi, riscontrato dall’ininterrotta attività di osservazione dei Carabinieri, e ha escluso che il contributo dell’imputato si riducesse a mera connivenza.

Il quarto motivo, sull’applicazione indifferenziata dell’aggravante di cui all’art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen., e il quinto, nella parte sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante, non risultano devoluti al giudice dell’appello. Trattandosi di censure introdotte per la prima volta in cassazione, esse sono inammissibili per violazione del principio devolutivo.

Il quinto motivo, nella residua parte sul trattamento sanzionatorio, è del pari inammissibile: reitera doglianze già disattese e, comunque, il ricorrente si è limitato a dedurre l’omessa indicazione dei criteri per i singoli aumenti, senza indicare il concreto beneficio in termini di riduzione della pena, secondo il richiamato precedente delle Sez. 1 n. 13079 del 20/03/2026. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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