Inammissibile il ricorso che censura la valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13240 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le censure che investono la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio attengono al governo delle risultanze istruttorie e non sono deducibili per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., che concerne esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo idoneo, ove esaminato, a determinare un esito diverso della controversia. La dedotta violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. è configurabile solo nei casi di prove poste a base della decisione al di fuori delle regole processuali, di ricorso alla scienza privata del giudice, di disattesa di prove legali o di inversione degli oneri probatori, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposta dalle parti. La valutazione dell’attendibilità dei testi e della rilevanza delle singole deposizioni è riservata al giudice del merito, con l’unico limite di una motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici.

Il Fatto

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la propria datrice di lavoro per ottenere la declaratoria di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. Il Tribunale accoglieva l’originaria domanda, ma la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva il gravame dello stesso lavoratore, dichiarava la conversione del rapporto e condannava la società al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto.

La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto inattendibili due testimoni escussi dalla società e condivisibili le conclusioni del consulente grafologo in ordine alla non riferibilità della sottoscrizione di un accordo transattivo al lavoratore. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre l’intimato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte rileva in via preliminare che le censure non fanno riferimento esplicito a nessuno dei mezzi di cui all’art. 360, comma primo, cod. proc. civ. e che, nel merito, esse attengono alla valutazione delle risultanze istruttorie, al di fuori del perimetro tracciato dal n. 5) del medesimo articolo.

Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, secondo cui il vizio di omesso esame concerne solo un fatto storico decisivo idoneo di per sé a determinare un esito diverso della controversia, e chiarisce che un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. può porsi solo in ipotesi tassative: prove poste a base della decisione non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio oltre i limiti di legge; ricorso alla scienza privata; disattesa di prove legali; inversione degli oneri probatori (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. Sez. Un. n. 16598 del 2016; Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020). La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile ai sensi del n. 3) solo quando sia attribuito l’onere della prova a parte diversa da quella onerata (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020).

Nel caso di specie, la ricorrente si limita a lamentare l’errata valutazione di determinati mezzi istruttori, profilo già ricondotto dal precedente n. 18503 del 2023 ad un ambito estraneo al ricorso per cassazione.

Riguardo al primo motivo, la Corte ribadisce che la valutazione dell’attendibilità dei testi, della credibilità delle loro affermazioni e della rilevanza delle singole deposizioni rispetto ad altre risultanze processuali è rimessa al giudice del merito, con il solo limite della congruenza e dell’assenza di vizi logici e giuridici (Cass. n. 2834 del 1988; Cass. n. 1182 del 1984). Quanto all’art. 252, comma secondo, cod. proc. civ., il Collegio osserva che la norma delinea una mera facoltà delle parti, senza prevedere alcuna preclusione quando la questione di attendibilità non sia sollevata prima dell’audizione del testimone.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla è disposto sulle spese in assenza di costituzione dell’intimato, con condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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