Piani di rientro sanitari non derogano alla contrattazione collettiva retributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5748 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina legislativa dei piani di rientro dal disavanzo sanitario e i decreti del Commissario ad acta non possono derogare alla contrattazione collettiva nazionale che regola il trattamento economico dei dirigenti del servizio sanitario nazionale. Dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni, è retto dal codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui rinvia la legge dello Stato. La materia è riconducibile all’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. È pertanto illegittimo l’atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla pubblica amministrazione, perché il rapporto con il dipendente è fondato su un contratto e si svolge su un piano di parità. Il richiamo alla contrattazione contenuto nell’art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 opera nella sua interezza e non si limita a fissare un parametro di adeguatezza del trattamento economico.
Il Fatto
Una dirigente sanitaria conveniva davanti al Tribunale di Roma l’azienda sanitaria locale e la Regione, chiedendo l’accertamento del diritto alla retribuzione dirigenziale nella misura prevista dal CCNL di categoria, con previa disapplicazione del decreto del Commissario ad acta e degli atti connessi. La domanda mirava a ottenere la differenza tra quanto mensilmente percepito a titolo di retribuzione di posizione e quanto ritenuto dovuto in base alla contrattazione collettiva.
Il Tribunale rigettava il ricorso. La Corte d’appello di Roma accoglieva invece l’appello in ordine alla domanda relativa alla retribuzione di posizione. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso; la Regione non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’azienda lamentava la violazione dell’art. 9, comma 16, della legge n. 122 del 2010 e dell’art. 1, commi 73 e 76, della legge Regione Lazio n. 14 del 2008, sostenendo di avere correttamente ricondotto la fattispecie ai piani di rientro dal disavanzo sanitario. La Corte ha ritenuto la doglianza infondata: il parere positivo motivato del Commissario ad acta, richiesto a pena di nullità, era stato regolarmente rilasciato e il contratto era valido.
Il punto centrale riguarda la quantificazione del compenso. La Corte ha osservato che nessuna disposizione della legge regionale, né di altra legge statale, prevede che il contenuto del contratto concluso dopo il parere positivo sia determinato dal decreto commissariale in deroga alla contrattazione collettiva di settore. La stessa azienda non ha saputo indicare una prescrizione specifica in tal senso. Un simile precetto, ove esistente, violerebbe i principi fondamentali desumibili dall’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale, da ultimo la sentenza n. 153 del 2021, secondo cui la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici è retta dal codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui rinvia la legge statale (artt. 2, commi 2 e 3, e 45 d.lgs. n. 165 del 2001). Le medesime considerazioni valgono per il personale delle Regioni, come affermato dalla sentenza n. 273 del 2020. È dunque precluso alle Regioni adottare norme che incidano su un rapporto di lavoro già sorto sostituendosi alla contrattazione collettiva nazionale, come ribadito dalle sentenze n. 20 del 2021 e n. 199 del 2020.
La Corte rileva inoltre che l’azienda non ha riportato il contenuto del decreto commissariale, impedendo ogni valutazione sul punto. Ne deriva che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva. È illegittimo l’atto unilaterale di riduzione del compenso, perché il rapporto con il dipendente è fondato su un contratto e si svolge su un piano di parità, secondo i principi propri dell’autonomia privata, come già affermato da Cass., Sez. L, n. 11566 del 3 maggio 2021.
Il secondo motivo, incentrato sulla riconducibilità dei piani di rientro alla potestà concorrente (artt. 117, comma 3, e 120 Cost.) e sul valore normativo dei decreti commissariali, è stato dichiarato infondato per le stesse ragioni. La Corte territoriale non ha contestato la legittimità della legislazione sui piani di rientro, ma ha escluso che essa potesse derogare alla normativa statale sul pubblico impiego contrattualizzato. Il terzo motivo, relativo all’art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 e agli artt. 2077, 1322, 1325 e 1362-1371 c.c., è stato parimenti respinto: la contrattazione richiamata non esclude il diritto alla componente della retribuzione di posizione collegata alla graduazione delle funzioni. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’azienda alle spese di lite.
Nota della Redazione
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