Inammissibile il ricorso del contribuente che contesti la giurisdizione del giudice adito (Cass. civ. Sez. V n. 13434 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attore che abbia incardinato la causa davanti a un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione o di competenza del giudice da lui prescelto. Rispetto alla pronuncia che riconosca la sussistenza del potere di decidere, l’attore va considerato vincitore, sicché difetta l’interesse e la soccombenza, antecedente necessario del potere di impugnativa. La qualificazione del contenuto della domanda costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo ove ridondi in vizio di nullità processuale, e non mediante il canone della violazione di legge.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la pretesa di settantuno cartelle di pagamento e avvisi di addebito, emessi per crediti di natura erariale e previdenziale. Il contribuente aveva chiesto al Giudice di Pace di accertare che le cartelle non erano state notificate nei modi e nei termini di legge. Il Tribunale di Isernia, in contumacia del contribuente, ha accolto l’appello dell’agente della riscossione e ha dichiarato inammissibile la domanda, qualificandola come impugnazione dell’estratto di ruolo, essendo stata documentata la notifica di tutte le cartelle e degli avvisi.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, incentrati sul mancato rispetto dell’ordine logico delle questioni, sull’alterazione del valore della causa ai fini delle spese e sull’omesso esame delle notifiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, con cui si eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 276 cod. proc. civ., assumendo che il Tribunale non avesse rispettato l’ordine giuridico delle questioni di giurisdizione e competenza sollevate dall’agente. Il principio è consolidato: le Sezioni Unite hanno più volte chiarito che l’attore rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad appellare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso prescelto. Rispetto alla pronuncia che riconosce il dovere di decidere il merito, non è configurabile per l’attore soccombenza, che del potere di impugnativa è l’antecedente necessario.

Il medesimo ragionamento vale per l’eccepito difetto di competenza. La Corte aggiunge un ulteriore profilo di inammissibilità: le questioni erano state proposte come motivi di appello dall’agente della riscossione, sicché era quest’ultimo, teoricamente, il soggetto legittimato all’impugnazione, essendo il contribuente vittorioso in primo grado e contumace in appello.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente contestava l’alterazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, deducendo la violazione dell’art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 93 cod. proc. civ.. Il Tribunale ha qualificato la domanda come impugnazione delle cartelle e degli avvisi perché non notificati: si tratta di apprezzamento di natura fattuale, riservato al giudice di merito, sindacabile solo ove ridondi in un vizio di nullità processuale. Il canone della violazione di legge è stato quindi utilizzato impropriamente per ottenere una diversa interpretazione del contenuto della domanda.

Anche il terzo motivo è inammissibile. Il dedotto omesso esame di un fatto decisivo è smentito dall’affermazione del Tribunale secondo cui l’agente aveva documentato la notifica di tutte le cartelle e degli avvisi. La Corte rileva infine un ulteriore profilo di difetto di interesse, per l’intervenuto annullamento automatico di numerosissime cartelle ai sensi del d.l. 119/2018, anteriore alla stessa impugnazione.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al pagamento delle somme di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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