L’impugnazione del solo capo sulle spese non consente di superare il difetto di interesse all’azione avverso l’estratto di ruolo (Cass. civ. Sez. 5 n. 15775 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità dell’impugnazione di un estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire — ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 — è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche quando la controversia prosegua esclusivamente per la regolamentazione delle spese di lite. Il giudicato implicito non si forma su questioni pregiudiziali di rito che afferiscono a presupposti fondanti il processo, quali il difetto di legittimatio ad causam e di interesse ad agire, la cui violazione dà luogo a un vizio insanabile, estraneo all’area di copertura del giudicato interno. La decisione sul merito pronunciata nonostante il difetto del requisito processuale si risolve in una sentenza inutiliter data, sicché il giudice dell’impugnazione, anche avverso il solo capo sulle spese, deve dichiarare, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., l’inammissibilità dell’originaria domanda perché l’azione non poteva essere iniziata.
Il Fatto
La contribuente impugnava il ruolo e le cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 3.002,00, deducendo l’estinzione dei crediti per prescrizione e l’omessa notificazione delle cartelle esattoriali. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, riconoscendo la maturata prescrizione e condannando l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali, liquidate in misura di euro 400,00.
A seguito dell’impugnazione proposta dalla sola contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava il gravame — volto a contestare l’insufficiente liquidazione delle spese rispetto ai minimi tariffari — compensando le spese del grado. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, censurando il diniego dei minimi tariffari ex art. 4 d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dare continuità all’orientamento delle Sezioni Unite n. 24172/2025, affronta la questione pregiudiziale dell’ammissibilità dell’originaria impugnazione dell’estratto di ruolo. Richiama il principio per cui la rilevabilità d’ufficio di un vizio processuale che trascende il grado in cui si è manifestato è correlata alla circostanza che esso discenda dalla violazione di norme preposte alla tutela di interessi super-individuali, idonee a dar luogo a una nullità assoluta. Tali vizi riguardano i presupposti fondanti la struttura del processo e rendono la sentenza che decide il merito una sentenza inutiliter data.
Nel perimetro di tali violazioni rientrano il difetto di legittimazione ad agire e la carenza di interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022. La norma, selezionando specifici casi di azione diretta, plasma l’interesse ad agire, che ha natura dinamica e va dimostrato fino al momento della decisione. Nel caso di specie, non emergendo alcuna delle ipotesi tassative che legittimano l’impugnazione immediata, né essendo stato allegato un bisogno di tutela urgente, la Corte ravvisa il difetto del requisito processuale.
Quanto al giudicato interno, la Corte esclude che possa formarsi un giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione, se la stessa non è stata sollevata dalle parti né esaminata espressamente dal giudice di merito. L’unico thema controverso in sede di legittimità — la liquidazione delle spese — non scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione rispetto alla domanda principale: la pronuncia sulle spese è dipendente dall’esito della domanda e presuppone la valida instaurazione del processo.
Pertanto, pur quando sia impugnato il solo capo relativo alle spese, la decisiva consistenza assiologica degli interessi sottesi alle norme processuali violated impone il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio il vizio. In assenza di iniziative riscossive e di specifiche deduzioni sull’interesse, la Corte dichiara, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., l’inammissibilità dell’originario ricorso perché la causa non poteva essere proposta, assorbendo i motivi e cassando senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna, infine, la ricorrente al pagamento della sanzione di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende, ex artt. 380-bis e 96, quarto comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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