Spese del giudizio di legittimità liquidabili direttamente dalla Corte (Cass. civ. Sez. V n. 13437 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ove ometta di pronunciarsi sul punto, incorre in omissione di pronuncia censurabile ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. Il principio della soccombenza va applicato all’esito globale del processo e non ai singoli gradi, con la conseguenza che la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente può essere condannata al rimborso delle spese in favore della controparte. La Corte di cassazione, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., e in forza dei poteri accordati dall’art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., può liquidare direttamente le spese del doppio giudizio di legittimità, evitando un inutile rinvio.
Il Fatto
Con una precedente pronuncia la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, cassandola e rinviando al giudice del merito anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio, nel definire il giudizio di ottemperanza, aveva condannato il Ministero al pagamento delle sole spese del grado, senza provvedere su quelle del giudizio di cassazione.
I contribuenti hanno quindi proposto nuovo ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 112 e 384 cod. proc. civ. per omissione di pronuncia e chiedendo la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. Dalla ricostruzione della vicenda emerge con evidenza che la cassazione, con la pronuncia rescindente, aveva rimesso al giudice del rinvio il compito di liquidare le spese del giudizio di legittimità, e che il giudice regionale non vi aveva provveduto: la omissione di pronuncia è dunque palese.
Non convince la tesi difensiva del Ministero, secondo cui il giudice del rinvio dovrebbe pronunciarsi sulle spese tenendo conto dell’esito finale della lite. La giurisprudenza richiamata dalla stessa Amministrazione — Cass. Sez. un. n. 32906/2022, Cass. n. 9448/2023 e Cass. n. 30095/2023 — chiarisce che il giudice del rinvio deve attenersi al principio della soccombenza riferito all’esito globale del processo, ben potendo pervenire a una compensazione o persino alla condanna della parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente.
Nel caso concreto, il giudice regionale ha accolto il ricorso dei contribuenti e ha condannato il Ministero alle spese del grado, considerandolo totalmente soccombente all’esito finale: proprio per questo avrebbe dovuto regolare anche le spese del giudizio di legittimità, come prescritto dalla Corte.
Risulta inoltre estranea alla valutazione la dedotta circostanza dell’avvenuto pagamento delle spese di lite del giudizio definito con la sentenza da ottemperare: si tratta di evento fattuale che andava introdotto nella fase di merito, dove l’Amministrazione non ha presentato difese.
La sentenza è quindi cassata limitatamente al regolamento delle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito. La Corte liquida direttamente le spese del doppio giudizio di legittimità — 400,00 € per competenze e 200,00 € per spese vive, oltre accessori, per ciascun giudizio — con distrazione al difensore antistatario. Il percorso si fonda su un’interpretazione dell’art. 384 cod. proc. civ. conforme all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire la causa ad altro giudice quando quello rinviante possa svolgere da sé le attività richieste (Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 1761/2014, Cass. n. 211/2016).
Nota della Redazione
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