Inammissibile il ricorso che cumula vizi di legge e motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 38169 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, contestualmente, della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato i motivi suscettibili di utile scrutinio. I motivi che prospettano vizi della motivazione si pongono, per espressa previsione di legge, in rapporto di alternatività o di reciproca esclusione e non possono cumularsi in riferimento a un medesimo segmento argomentativo, poiché la motivazione assunta come mancante non può essere anche manifestamente illogica. Il ricorso che si limiti a riproporre le doglianze già disattese in appello, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione impugnata, è parimenti aspecifico. La duplice conforme motivazione dei giudici di merito, congrua e priva di vizi manifesti, è insuscettibile di controllo di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 25.02.2025, confermava la condanna pronunciata in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di ricettazione aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen., per aver commesso il fatto al fine di agevolare un sodalizio criminale. Era confermata anche la confisca del denaro in sequestro, pari a euro 31.280, rinvenuto nella disponibilità dell’imputato all’atto della perquisizione.
Avverso la sentenza di appello il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: erroneità e contraddittorietà del percorso argomentativo sulla prova della illecita provenienza della somma; carenza di motivazione sulla circostanza aggravante contestata; vizi di motivazione sulla confisca, per il ricorso agli indici ISTAT e l’omessa considerazione della documentazione difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo della unammissibilità sotto il profilo della specificità. Il ricorrente aveva rubricato i motivi richiamando indistintamente l’art. 606, comma 1, lett. e) e b), cod. proc. pen. e deducendo congiuntamente o in via alternativa mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Tale tecnica difensiva è già di per sé fonte di aspecificità.
Il Collegio sottolinea la ragione logica del divieto: i motivi che prospettano vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione. La motivazione assunta come mancante non può essere, al tempo stesso, manifestamente illogica. Ne segue che la loro sovrapposizione su un medesimo segmento argomentativo rende il ricorso inammissibile.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020 e la Sez. IV n. 8294 del 01.02.2024, che escludono la possibilità di attribuire al giudice di legittimità il compito di rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato i motivi suscettibili di scrutinio, unitamente alla Sez. II n. 19712 del 06.02.2015 e alla Sez. I n. 39122 del 22.09.2015.
Nel merito, i motivi si rivelano pure ripetitivi delle doglianze d’appello, senza confronto critico con la decisione impugnata. La Corte d’appello aveva invece valorizzato il complesso degli elementi acquisiti: le dichiarazioni etero-accusatorie, ritenute attendibili, il riscontro della perquisizione, le conversazioni captate e l’incapacità dell’imputato di fornire una giustificazione alternativa lecita del possesso del denaro. Quanto allo spostamento del luogo di custodia, la Corte ribadisce che il vizio di motivazione manifestamente illogica presuppone una frattura logica evidente tra premesse e conseguenze, come chiarito dalla Sez. V n. 19318 del 20.01.2021, e che il ricorrente si limita a opporre una diversa lettura delle risultanze.
Sulla confisca, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dell’art. 240-bis cod. pen., legittimamente ricorrendo agli indici ISTAT quali elementi di prova indiziaria, secondo l’insegnamento della Sez. II n. 36833 del 28.09.2021 e della Sez. I n. 349 del 15.06.2017, dep. 2018. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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