Attenuante della collaborazione e offerta di stupefacenti: no alla rivalutazione del merito (Cass. pen. Sez. IV n. 38165 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attenuante della collaborazione prevista dall’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è integrata da ammissioni o comportamenti che si limitino a rafforzare un quadro probatorio già cristallizzato o a raggiungere anticipatamente risultati di indagini già in corso in quella direzione; essa esige un contributo causalmente rilevante, idoneo a consentire un risultato utile che, senza la collaborazione, non sarebbe stato conseguibile. Il diniego dell’attenuante speciale non preclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che rispondono a criteri valutativi diversi e più ampi, quando l’atteggiamento collaborativo manifesti resipiscenza. In tema di stupefacenti, la condotta di offerta si perfeziona nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare la droga ad altri, a prescindere dall’accettazione del destinatario, purché l’offerta sia collegata a un’effettiva disponibilità, anche non attuale. L’interpretazione del linguaggio dei soggetti intercettati, anche criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo per travisamento della prova.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, decidendo sui gravami proposti avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la condanna di uno dei due imputati per plurime cessioni illecite di cannabis, aggravate dal concorso di tre o più persone, e ha parzialmente riformato la posizione dell’altro, riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena.
Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto l’erronea applicazione della norma premiale di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, lamentando la mancata valutazione del proprio apporto collaborativo. Il secondo ha censurato la violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che i giudici di merito avessero esaminato gli indizi in modo atomistico e trascurato le cautele richieste nella valutazione delle intercettazioni prive di riscontri oggettivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, qualificandoli come mera riproposizione di censure già compiutamente esaminate nei gradi di merito e prive dei requisiti di specificità richiesti per il sindacato di legittimità.
Quanto al primo ricorso, la Suprema Corte ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 4 del 28.10.1998, dep. 1999, Barbagallo, secondo cui non integrano i presupposti dell’attenuante della collaborazione le ammissioni o i comportamenti non conducenti all’interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di indagini già in corso. Il principio è stato ribadito dalle Sezioni semplici, che hanno precisato come l’attenuante presupponga un contributo causalmente rilevante, capace di incidere in modo determinante sull’esito delle indagini e sulla neutralizzazione dell’attività criminosa. Nel caso concreto, i giudici di merito hanno accertato che le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie sono intervenute solo dopo il compiuto accertamento dei fatti e si sono limitate a rafforzare un compendio investigativo già esaustivo e autonomamente sufficiente, fondato su intercettazioni dirimenti.
La Corte ha inoltre escluso qualsiasi contraddizione nel riconoscimento delle attenuanti generiche in presenza del diniego dell’attenuante speciale. Le due valutazioni si collocano su piani distinti: le attenuanti generiche rispondono a criteri più ampi e possono valorizzare un atteggiamento di resipiscenza che, pur non raggiungendo la soglia di efficacia causale richiesta dal comma 7, resta apprezzabile ai fini della commisurazione della pena.
Quanto al secondo ricorso, la Corte ha ribadito che l’interpretazione del linguaggio degli intercettati, anche criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo in presenza di travisamento della prova. Il contenuto di un’intercettazione che rechi un’accusa in danno di un imputato che non vi ha preso parte non è equiparabile alla chiamata in correità e non è soggetto ai canoni dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. I giudici di appello hanno collegato in modo non illogico le conversazioni intercettate al sequestro del considerevole quantitativo di hashish, individuando il fornitore attraverso un percorso privo di travisamenti, e hanno fondato la prova delle cessioni su un quadro indiziario convergente, integrato da SMS, dati GPS e celle telefoniche, nonostante l’assenza di sequestri.
Infine, la Corte ha confermato il consolidato orientamento secondo cui la condotta di offerta di stupefacenti si perfeziona con la manifestazione della disponibilità a procurare la droga, indipendentemente dall’accettazione del destinatario, purché collegata a un’effettiva disponibilità della sostanza. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.