Inammissibile il ricorso che chiede una diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 229 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione ha un orizzonte circoscritto: concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra fonti di prova e decisione. È pertanto inammissibile il ricorso che, pur formalmente prospettando vizi riconducibili alle categorie dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., si limiti a contestare la decisione come sbagliata perché fondata su un’asserita errata valutazione del materiale probatorio. Invocare una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova significa sollecitare un sindacato di merito precluso alla Corte di cassazione, cui non è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze a quella dei giudici di merito.
Il Fatto
Due ricorrenti propongono distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, che li aveva dichiarati responsabili, a vario titolo, dei reati di usura ed estorsione, quest’ultimo ascritto a uno solo di essi, con riconoscimento del vincolo della continuazione.
Con un unico motivo ciascuno, i ricorrenti deducono vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità: il primo in ordine ai reati di usura ed estorsione, il secondo in ordine al concorso nel delitto di usura. La questione approda in Cassazione perché i ricorrenti assumono che la Corte territoriale abbia male valutato il materiale probatorio, in particolare le dichiarazioni della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che entrambi i motivi sono articolati in termini non consentiti in sede di legittimità. Essi risultano, da un lato, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente ed esaustivamente vagliati e puntualmente disattesi dai giudici di merito; dall’altro, formulati con il ricorso a mere doglianze in punto di fatto.
Pur formalmente prospettando vizi riconducibili alle categorie dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., i ricorsi mirano in realtà a contestare una decisione asseritamente sbagliata perché fondata su un’errata valutazione del materiale probatorio. I ricorrenti invocano una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.
La Corte ribadisce il limite del proprio sindacato: è precluso alla Cassazione non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Sul punto richiama Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260.
L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha dunque un orizzonte circoscritto, concernendo il rapporto tra motivazione e decisione e non già il rapporto tra le fonti di prova e la decisione, come affermato da Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074. Il sindacato demandato alla Corte è limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente esplicitato, con motivazione esente da vizi logici, le ragioni di fatto e di diritto del proprio convincimento: la piena integrazione delle fattispecie ascritte, unificate dalla continuazione, e la sussistenza del contributo concorsuale fornito alla realizzazione del delitto di usura, sia sul piano materiale sia sul piano del dolo di partecipazione.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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