Inammissibile il ricorso per cassazione che propone una diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 872 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non il rapporto tra prova e decisione. Il ricorso che, pur formalmente deducendo il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., prospetti una diversa lettura delle risultanze processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova non censura una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma invoca una nuova valutazione riservata al giudice di merito. Il sindacato della Corte di cassazione è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dall’assenza di elementi di segno positivo e dalla valorizzazione dei soli precedenti penali.

Il Fatto

Il ricorrente è stato affermato responsabile, in sede di merito, del reato di ricettazione e ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze. Il ricorso si articola in tre motivi: vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con conseguente eccessività della pena.

La questione centrale attiene ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e alla possibilità, per il ricorrente, di ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo muovendo da una premessa di ordine sistematico: il controllo di legittimità riguarda il rapporto tra motivazione e decisione e non quello tra prova e decisione. Ne deriva che il ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure alla motivazione posta a fondamento della decisione e non alla valutazione probatoria sottesa, che resta riservata al giudice di merito.

Il ricorrente, pur avendo formalmente ricondotto le doglianze all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non ha dedotto una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle prove. Ha così prospettato una diversa lettura delle risultanze processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, profili estranei al perimetro cognitivo della Corte.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 47289 del 24.09.2003, secondo cui il sindacato è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella del giudice di merito e senza verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha congruamente esplicitato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento del convincimento sull’integrazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen., con motivazione esente da vizi logici.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato: i giudici di appello hanno adeguatamente motivato sull’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., richiamando elementi ostativi tra cui l’abitualità del comportamento, in conformità al disposto normativo e ai principi consolidati espressi dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato congruamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, in linea con i principi di legittimità richiamati, tenuto conto che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati in tale direzione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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