Inammissibile il ricorso che propone una diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 874 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che, formalmente deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e disattese, ovvero prospetti una diversa lettura delle risultanze processuali, è inammissibile. Il travisamento della prova, introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non è lo strumento per valutare nel merito la prova, ma il criterio per saggiare la coerenza logica della motivazione con i fatti su cui il ragionamento si fonda. La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella di merito né raffrontare l’apparato argomentativo con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. può essere giustificato dall’assenza di elementi positivi e dai soli precedenti penali; non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi dedotti, bastando il riferimento a quelli decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente è stato affermato responsabile del reato di cui all’art. 648 cod. pen., con sentenza della Corte d’appello di Roma del 23.02.2024. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e, con il secondo, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l’erronea determinazione della pena.
La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente chiede una rivalutazione del materiale probatorio e della congruità della pena, profili sottratti al sindacato di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, osserva la Corte, non è consentito in sede di legittimità per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la doglianza si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese: si tratta di motivi non specifici ma soltanto apparenti, che omettono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
In secondo luogo, pur lamentando formalmente un vizio motivazionale, il ricorrente ha in realtà contestato una decisione asseritamente fondata su una errata valutazione del materiale probatorio e su un travisamento dei fatti. Così il motivo tende a prospettare una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, il che non è consentito dalla legge. La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con ragionamenti mutuati dall’esterno (sul punto le Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000, Jakani).
La Corte chiarisce quindi la funzione del travisamento della prova: introdotto quale criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione, esso non è il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiarne la coerenza logica con i fatti. Nel caso concreto il giudice di merito ha esplicitato con motivazione esente da vizi gli elementi di fatto e di diritto posti a base del convincimento, con corretti argomenti logici e giuridici.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo, potendosi valorizzare anche i soli precedenti penali del ricorrente. Non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo è adeguatamente assolto, e in legittimità è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la sua determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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