Inammissibile il ricorso fondato su doglianze di fatto e travisamento probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 35785 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproponga doglianze di fatto, riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito, è inammissibile. Il sindacato di legittimità non può spingersi a verificare se gli esiti dell’interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie del processo: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. L’oggetto dello scrutinio resta la motivazione del provvedimento impugnato, il cui esame di illogicità non può mai trasmodare in un’inammissibile e rinnovata valutazione dell’intero compendio probatorio.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Con i primi due motivi contesta, rispettivamente, l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità.
Il secondo motivo è enunciato come travisamento di prova decisiva. La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente chiede una nuova lettura del materiale probatorio, reputando erroneo l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il primo e il secondo motivo non sono consentiti in sede di legittimità. Essi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Il secondo motivo, seppure enunciato come travisamento di prova decisiva, si risolve in una critica non alla tenuta logica della motivazione, ma alla bontà della decisione e all’apprezzamento, reputato errato, del materiale probatorio. Il sindacato di legittimità non può però spingersi a verificare se gli esiti dell’interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo.
Alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente indichi come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
L’oggetto dello scrutinio di legittimità resta dunque la motivazione del provvedimento impugnato. L’esame della sua illogicità non può mai trasmodare in un’inammissibile e rinnovata valutazione dell’intero compendio probatorio posto dal giudice di merito a fondamento delle proprie conclusioni. La memoria depositata dal difensore non aggiunge argomenti decisivi per superare la causa di inammissibilità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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