Inammissibile il ricorso sul falso per il reddito di cittadinanza (Cass. pen. Sez. VII n. 30886 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproponga censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito, senza specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata e mirando a una rivalutazione delle fonti probatorie, è inammissibile. Nel delitto di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019, convertito con legge n. 75/2019, l’omissione delle informazioni dovute, tra cui la sussistenza di condanne definitive, non può ritenersi innocua, perché consente all’agente di accedere fraudolentemente a un beneficio non dovuto. La lettera della legge richiede la dichiarazione delle condanne definitive e rende implausibile la confusione tra queste e le misure cautelari. Il vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è deducibile se il ricorrente non indica alcun elemento la cui valutazione sia stata omessa.
Il Fatto
Il ricorrente era stato dichiarato responsabile, dal Tribunale di Catania, dei reati uniti dal vincolo della continuazione di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019. Gli si contestava di avere omesso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, in particolare di avere riportato una condanna definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 29 aprile 2025, aveva confermato la decisione di primo grado. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo l’errata applicazione dell’art. 7 e il vizio di motivazione, sul rilievo dell’inoffensività della condotta e della mancata comprensione del significato dell’omissione; con un secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione per non avere il giudice di appello verificato la sussistenza di elementi utili alla concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.
Nel merito delle doglianze, il giudice del merito ha spiegato che la lettera della legge non si presta a equivoci, richiedendo di dichiarare la presenza di precedenti condanne definitive e rendendo implausibile la possibilità di confusioni fra queste e le misure cautelari. Quanto alla prospettata innocuità del falso, la stessa è smentita dal fatto che l’omissione ha consentito all’agente di accedere fraudolentemente a un beneficio non dovuto.
Anche il secondo motivo è inammissibile per analoghe ragioni. Il giudice del merito ha adeguatamente motivato in ordine alla commisurazione della pena, rilevando di non avere ravvisato elementi idonei alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; in ogni caso, il ricorso non ha compiutamente indicato alcun elemento la cui valutazione sia stata omessa.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. La Corte ha tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000, rilevando che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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