Revoca della sospensione condizionale per fatti sopravvenuti anche dopo il termine estintivo (Cass. pen. Sez. I n. 25057 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena disposta a norma dell’art. 168, primo comma, cod. pen. non incontra il limite dell’avvenuto consolidamento del beneficio per decorso del termine e maturazione delle condizioni di cui all’art. 167 cod. pen. Il principio espresso dalla pronuncia che collega l’irreversibilità dell’effetto estintivo al decorso della probation vale solo per la revoca di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen., che opera come ius poenitendi e rimedia a un vizio genetico del provvedimento concessivo. Nelle ipotesi del primo comma, invece, la revoca consegue a un fatto sopravvenuto che impedisce l’effetto estintivo, e rileva la sola commissione del reato nuovo nel quinquennio o nel biennio, indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che la accerta.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione accoglie l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con due sentenze di condanna. Quanto alla prima, la revoca è disposta ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., per la commissione di un ulteriore reato della stessa indole, sanzionato con pena detentiva. Quanto alla seconda, la revoca è disposta ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., per il sopraggiungere di una condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella già sospesa, supera i limiti dell’art. 163 cod. pen.
Il condannato ricorre per cassazione. Con un primo motivo deduce violazione di legge, sostenendo che il beneficio si era ormai consolidato per il decorso del termine idoneo a far maturare le condizioni dell’estinzione del reato. Con un secondo motivo censura il vizio di motivazione dell’ordinanza, che non avrebbe verificato tale consolidamento.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono trattati congiuntamente perché sovrapponibili e sono respinti nel merito. Il ricorrente invoca il termine di cinque anni nel primo caso e di due anni nel secondo, desunti dall’art. 163 cod. pen. e richiamati dall’art. 167 cod. pen., e si richiama a un autorevole precedente di legittimità secondo cui il giudice dell’esecuzione non può revocare la sospensione concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. quando il beneficio si è consolidato per il decorso del termine e la maturazione delle condizioni estintive.
La Corte ritiene l’argomento infondato per una ragione di delimitazione del precedente. Quel principio di diritto è stato affermato con riguardo alla revoca del terzo comma dell’art. 168 cod. pen., mentre nel caso in esame le due revoche sono state disposte ai sensi del primo comma della medesima norma. Il principio richiamato, dunque, non si estende alle cause di revoca del primo comma.
Il percorso argomentativo poggia sulla diversità strutturale e funzionale degli istituti. La revoca del terzo comma non è correlata a fatti nuovi che si pongano come fattore risolutivo del beneficio e non ha carattere decadenziale: costituisce esercizio di un vero e proprio ius poenitendi, con cui l’ordinamento rimedia a un vizio genetico del provvedimento concessivo. Solo questo tipo di revoca va raccordato con l’art. 167 cod. pen., che sancisce la definitiva impossibilità di dare esecuzione alla pena una volta ultimata la probation, senza che il condannato sia incorso in recidive rilevanti e avendo egli soddisfatto gli obblighi impostigli.
Nel caso del primo comma, invece, opera un fatto sopravvenuto che impedisce l’effetto estintivo. Diventa perciò irrilevante che la condanna da cui deriva la revoca sia stata pronunciata, o sia divenuta irrevocabile, dopo la scadenza del quinquennio o del biennio. Ciò che conta è che il reato nuovo, dal quale la legge fa dipendere la revoca del beneficio e l’impedimento dell’effetto estintivo, sia stato commesso nel periodo di probation, indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta.
Alla luce di queste considerazioni l’ordinanza impugnata resiste alle censure e il ricorso è respinto. Alla decisione consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Nota della Redazione
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