Conflitto positivo: prevale il procedimento più ampio e avanzato (Cass. pen. Sez. I n. 31500/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conflitto positivo di competenza ricorre quando due giudici prendono contemporaneamente cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, secondo una corrispondenza storico-naturalistica riferita a condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo e luogo. Una modesta divergenza nell’indicazione dell’importo non esclude l’identità del fatto, se restano coincidenti gli elementi essenziali dell’imputazione. In caso di continenza tra regiudicande, la competenza spetta al giudice davanti al quale pende il procedimento più ampio, cui va riunito quello contenuto, purché sussista l’identità ontologica del fatto. La concentrazione previene duplicazioni processuali e possibili contrasti tra giudicati, dando attuazione generale al divieto di bis in idem.
Il Fatto
Due uffici giudiziari procedevano contemporaneamente contro la stessa imputata per una contestazione tributaria sostanzialmente coincidente. Il fatto riguardava un’indebita compensazione mediante crediti inesistenti, riferita allo stesso giorno, al medesimo luogo, alla stessa società e alla medesima qualità soggettiva. La difesa aveva denunciato la duplicazione al giudice di Latina, chiedendo una pronuncia sulla competenza o la trasmissione degli atti alla Cassazione. Il mero inserimento della denuncia nel fascicolo era stato poi annullato senza rinvio per abnormità.
Il giudice di Latina sollevava quindi conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. La difesa chiedeva di concentrare i procedimenti presso il Tribunale di Vallo della Lucania, dove pendeva un’imputazione più ampia e il processo si trovava in fase più avanzata. Il Procuratore generale riteneva invece insussistente il conflitto, reputando prospettata soltanto una possibile violazione del divieto di bis in idem.
La Motivazione della Corte
La Cassazione riconosce anzitutto l’esistenza di un conflitto positivo. Entrambi i giudici stanno conoscendo dello stesso reato previsto dall’art. 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000. Coincidono la persona imputata, la veste di legale rappresentante, la società interessata, la data, il luogo e le modalità della condotta. La lieve differenza tra gli importi indicati nelle due imputazioni non incide sulla corrispondenza storico-naturalistica del fatto.
La Corte richiama il criterio espresso dalle Sezioni Unite n. 34655 del 2005: l’identità rilevante ai fini del ne bis in idem richiede la coincidenza del fatto nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze di tempo, luogo e persona. Il divieto assume portata generale nell’ordinamento processuale penale. Esso trova espressione non soltanto nell’art. 649 cod. proc. pen., ma anche nella disciplina dei conflitti positivi e nella regolazione della pluralità di sentenze per il medesimo fatto.
Il conflitto positivo svolge dunque una funzione preventiva. Regola una situazione di litispendenza prima che la duplicazione conduca a decisioni autonome e potenzialmente contrastanti. Per la sua configurabilità occorrono l’identità ontologica del fatto e l’identità del soggetto cui esso è attribuito. Tali presupposti ricorrono anche quando le qualificazioni giuridiche divergano; nel caso esaminato, peraltro, risultava coincidente anche la norma incriminatrice.
Quanto all’individuazione del giudice competente, la Corte applica il principio della continenza tra regiudicande, richiamando le pronunce n. 4234 del 1997 e n. 21883 del 2021. Il procedimento pendente a Vallo della Lucania comprendeva il fatto contestato a Latina, ma riguardava anche ulteriori reati ed era giunto a una fase più avanzata. La concentrazione presso quel Tribunale tutela inoltre l’interesse dell’imputata a ottenere nel giudizio di cognizione l’eventuale riconoscimento della continuazione. Il conflitto viene pertanto risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania e disponendo la trasmissione degli atti.
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